Concordato Preventivo

Il concordato preventivo attraverso le riforme


Il concordato preventivo è quello strumento giuridico che l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può utilizzare per evitare la dichiarazione di fallimento. In particolare, l’imprenditore può evitare di essere assoggettato alla procedura fallimentare mediante un accordo che riesca a soddisfare – anche solo parzialmente – le ragioni dei proprio creditori.

Le tre finalità del concordato preventivo

Il concordato è definito “preventivo” proprio per la sua particolare funzione di “prevenire” l’applicazione della procedura fallimentare che avrebbe effetti sicuramente molto negativi per l’imprenditore. A ben vedere, comunque, la funzione del concordato preventivo è anche quella di tutelare e di garantire i diritti e gli interessi dei creditori dell’imprenditore in crisi. Da una parte, infatti, l’imprenditore/debitore può, con il concordato preventivo, evitare eventuali azioni esecutive nei suoi confronti pur continuando ad amministrare l’impresa. Dall’altra parte, mediante il ricorso al concordato preventivo, i creditori potranno soddisfare più rapidamente i loro interessi evitando i lunghi tempi di attesa della procedura fallimentare. Infine, il concordato preventivo realizza una terza ed importante finalità: quella di soddisfare l’interesse generale della collettività al mantenimento dell’attività imprenditoriale e, soprattutto, al mantenimento dei livelli occupazionali. E’ la Legge Fallimentare a regolare il concordato preventivo: una Legge che, negli ultimi anni, è stata assoggettata ad una serie di modifiche e di riforme atte a fornire una disciplina più “garantista” degli interessi dell’impresa che viene a trovarsi in uno stato di crisi. A seguire, esamineremo i diversi interventi riformatori del Legislatore italiano dello strumento giuridico del concordato preventivo.

Il concordato preventivo attraverso le riforme volute dal Legislatore

Una delle più importanti e rilevanti riforme del concordato preventivo è stata introdotta con il cosiddetto "decreto sviluppo", convertito con la legge n.134/2012. Tale decreto ha introdotto importanti ed interessanti novità al concordato preventivo. Il “decreto sviluppo” ha innanzitutto ampliato gli effetti connessi all’ammissione dell’impresa al concordato preventivo e, ancora, ha agevolato il ricorso a tale procedura per tutti quegli imprenditori interessati e motivati a superare la crisi aziendale. Vediamo insieme le più importanti modifiche introdotte dal “decreto sviluppo”:

  • la modifica dell’articolo 178 della Legge Fallimentare: la riforma ha ampliato il ruolo dell’adunanza dei creditori che oggi sono anche chiamati ad esaminare – insieme al debitore e al Giudice delegato – la proposta di concordato;
  • l’introduzione del c.d. "Silenzio assenso": dopo la riforma, i creditori che non abbiano partecipato alla votazione di cui all’art. 177 L.F. potranno manifestare il proprio dissenso fino alla chiusura del processo. In mancanza di dissenso, i creditori si presumono consenzienti e verranno calcolati per il computo della maggioranza;
  • introduzione del concordato in bianco con riserva: tale strumento giuridico dà la possibilità all’imprenditore di godere immediatamente degli effetti della procedura concordataria anche se la domanda del piano o la documentazione da presentare sono ancora incomplete. Nonostante ciò, infatti, si determina subito l’interruzione o la sospensione delle azioni esecutive esperite dai creditori nei confronti dell’imprenditore;
  • le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso vengono “travolte” dalla presentazione della domanda di concordato;
  • il debitore ha la possibilità di richiedere la conversione del concordato preventivo nella procedura di omologazione di accordo ex rat. 182 bis L.F..;

Un’altra importante riforma che ha interessato il concordato preventivo è quella introdotta con il “decreto del fare”. Con tale riforma il Legislatore ha voluto tutelare maggiormente i creditori specialmente nel caso di richiesta di concordato preventivo in bianco. A seguire le principali modifiche introdotte con il “decreto del fare”:

  • Il concordato in bianco è stato modificato;
  • l’articolo 161 comma 6 L.F. è stato modificato: in particolare, a seguito della riforma, l’imprenditore che presenti la domanda di concordato dovrà presentare sia i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi sia l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti;
  • è oggi obbligatoria l’informativa finanziaria mensile che deve essere inserita nel registro delle imprese entro le ventiquattrore successive al deposito della domanda di concordato;
  • il Tribunale può nominare un commissario giudiziale che dovrà vigilare sull’attività di amministrazione dei beni effettuata dall’imprenditore/debitore e su eventuali comportamenti fraudolenti del debitore stesso;
  • il commissario giudiziale ha oggi il potere-dovere di riferire immediatamente al Tribunale l’eventuale tenuta – da parte dell’imprenditore/debitore – di una delle condotte ex articolo 173 L.F.: in questo modo il Giudice avrà la possibilità di valutare eventuali atti di frode posti in essere dal debitore.

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