Bancarotta

I reati fallimentari: gli elementi costitutivi delle fattispecie delittuose


I reati fallimentari sono così definiti poichè possono essere commessi da un soggetto imprenditore o da una società che sia stata dichiarata "fallita" con sentenza dal Tribunale. Tali reati vengono disciplinati dalla Legge Fallimentare che, oltre a tipizzare le due fattispecie delittuose, regola anche gli aspetti più squisitamente civilistici della procedura fallimentare.

I reati fallimentari: la natura del soggetto agente

Tali reati, come prima puntualizzato, possono essere commessi da un soggetto imprenditore commerciale oppure da una società o da uno di quei soggetti (come, ad esempio, il liquidatore o l'amministratore) che agiscono in rappresentanza della società. Da quanto appena sottolineato, deriva che un libero professionista titolare di partita iva non potrà mai commettere un reato fallimentare, potendo ad esso essere ascritto, al massimo, il reato tributario.

I reati fallimentari: il procedimento

E' il curatore fallimentare che dà impulso al procedimento penale. Il curatore, infatti, svolge un ruolo molto importante nell'ambito della procedura fallimentare: è il soggetto designato dal Giudice Delegato a compiere tutta una serie ti attività che condurranno alla dichiarazione di fallimento dell'impresa. Ebbene, è il curatore che dovrà presentare al Giudice una relazione contenente le cause del fallimento ed una disamina sulla diligenza osservata dal fallito nell'esercizio dell'impresa. Il curatore dovrà altresì concentrarsi sugli aspetti relativi alla vita privata dell'imprenditore (tenore di vita, ad esempio) e sulla eventuale sua responsabilità nella gestione dell'azienda. Tutto ciò rileva ai fini dell'istruttoria penale. Inoltre, se la procedura fallimentare ha ad oggetto una società, il curatore dovrà redigere accurata relazione nella quale dovranno essere indicati i fatti e dovranno essere rimarcate le eventuali responsabilità dei soci, degli amministratori e di terzi estranei. Nella stessa realazione, altresì, il curatore deve indicare eventuali fatti che integrano (ovviamente a suo avviso) gli estremi del reato fallimentare. La relazione andrà presentata alla Procura della Repubblica.

I reati fallimentari: le principali tipologie

I reati fallimentari più comuni sono i reati di bancarotta che possono essere puniti solo quando l'imprenditore sia stato dichiarato fallito. La particolarità di questa tipologia di reati si sostanza nella circostanza che uno degli elementi costitutivi del reato è la dichiarazione di fallimento. A seguire, le diverse tipologie di reati di bancarotta ascrivibili all'imprenditore.

La bancarotta fraudolenta

Tale reato fallimentare si realizza nel momento in cui l'imprenditore "distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa in tutto o in parte i suoi beni" oppure nel momento in cui l'imprenditore, per arrecare pregiudizio ai suoi creditori, espone passività inesistenti. Tale reato si realizza anche quando l'imprenditore "sottrae, distrugge o falsifica, in tutto o in parte i libri o le altre scritture contabili". Ciò allo scopo di procurare a se stesso o ad altri un ingiusto profitto oppure di recare pregiudizio ai suoi creditori. Si realizza anche quando l'imprenditore rende impossibile effettuare - dalla lettura delle scritture contabili - una ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Quest'ultima condotta integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Si realizza, invece, il reato di bancarotta fraudolenta preferenziale quando l'imprenditore esegue pagamenti o simula titoli di prelazione allo scopo di favorire alcuni creditori rispetto ad altri.

La bancarotta semplice

Il reato di bancarotta si definisce "semplice" e non fraudolento quando l'imprenditore tiene le scritture contabili in modo difforme da come dovrebbe tenerle, secondo legge, senza il dolo e senza la consapevolezza di impedire con la sua condotta la ricostruzione del patrimonio sociale. Inoltre, tale reato fallimentare viene commesso dall'imprenditore fallito che abbia effettuato spese personali o per la sua famiglia eccessive rispetto alla sua reale condizione economica. Commette il reato di bancarotta semplice quell'imprenditore che abbia commesso operazioni di grande imprudenza al solo scopo di ritardare il fallimento oppure quell'imprenditore che abbia aggravato il proprio dissesto economico o non abbia soddisfatto le obbligazioni assunte in un concordato preventivo o fallimentare. Il fallito che, nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, non ha tenuto le scritture contabili e i libri secondo quanto previsto dalla legge o li ha tenuti in modo incompleto o irregolare, commette reato di bancarotta semplice.

La distinzione tra le due fattispecie delittuosa è molto chiara: nella bancarotta fraudolenta, il soggetto agente opera ed agisce con intento e volontà fraudolenta, ben sapendo che la sua condotta diminuirà il patrimonio sociale ed influirà sui diritti vantati dai suoi creditori. Nella bancarotta semplice, invece, il soggetto agente agisce senza dolo ma in maniera imprudente ed avventata.

I reati fallimentari: il ricorso abusivo al credito

Tale reato si realizza nel momento in cui l'imprenditore ricorre al credito dissimulando il proprio dissesto economico.

I reati fallimentari: l'omessa dichiarazione in inventario di beni

Commette tale reato l'imprenditore fallito che abbia omesso di inserire nell'inventario fallimentare alcuni beni di sua proprietà. Il soggetto agente redige, in questo modo, un inventario dei beni che non è fedele alla realtà.

I reati fallimentari: la denuncia dei creditori inesitistenti

Commette tale reato l'imprenditore che abbia denunciato "creditori inesistenti" con i quali non ha mai intrattenuto rapporti patrimoniali.

 


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