Legge Fallimentare

I reati fallimentari: comportamenti colposi o dolosi


Alcuni comportamenti colposi o dolosi dell’imprenditore sono puniti a maggior tutela degli interessi dei creditori, agli artt.216 e ss.

Si parla, in, proposito di bancarotta semplice, quando il fallito ha agito con colpa, e di bancarotta fraudolenta, quando il fallito ha agito con dolo. 
L'azione penale viene esercitata dal pubblico ministero, informato dagli organi del fallimento, dopo la dichiarazione di fallimento.
Il p.m. potrebbe, però, agire prima della dichiarazione di fallimento quando vi sia la fuga o latitanza dell'imprenditore o gli altri casi pure previsti dall'art. 7 l.f. e ciò in base al comma 2 dell'art.238 l.f.

I reati previsti dalla legge fallimentare, possono essere commessi sia dal fallito, che da soggetti diversi da questo come i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società dichiarate fallite, e anche dal curatore, dal creditore e, in qualche caso, anche da chiunque ; nella maggioranza dei casi, si tratta di reati propri.
Tali reati possono essere in concorso apparente con altri reati previsti nel codice penale o in altre leggi speciali; in tal caso il conflitto si risolve ricorrendo ai principi di specialità (art. 15 c.p.) e assorbimento (art. 84 c.p.), sempre che non vi siano espresse deroghe previste dalla stessa legge.


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