I diritti dei creditori e dei titolari di altri diritti, le domande tardive
I diritti dei creditori privilegiati ammessi tardivamenteEssi concorrono anche alle ripartizioni che precedono la loro ammissione al passivo.I diritti dei titolari di diritti su beni mobili o immobiliQuesti ultimi possono chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene fino all’avvenuto accertamento del diritto, ma solo se si prova che il ritardo è dipeso da causa a loro non imputabile.Il carattere delle domande tardiveL’accertamento sulle domande tardive ha un carattere ciclico: il giudice delegato, infatti, fissa l’udienza ogni 4 mesi, salvi i motivi d’urgenza che gli facciano fissare l’udienza in anticipo. Vi sarà, quindi, la predisposizione da parte del curatore di nuovi elenchi di creditori e all’udienza sarà effettuato il contraddittorio previsto nelle ipotesi ordinarie con l’unica differenza di svolgersi dinnanzi a nuovi creditori. Non è chiaro, tuttavia, se a queste nuove udienze possano partecipare anche i creditori precedentemente ammessi. Stando a quanto dice l’art. 101 l.f. il curatore avverte coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Sembra, dunque, che l'avviso sia inviato dal curatore solo ai nuovi creditori. Tuttavia è evidente la forzatura a livello di comprensione fra coloro che "hanno presentato la domanda" anche i creditori già ammessi; del resto gli altri creditori già ammessi possono proporre le impugnazioni previste dall'art. 98 l.f.Il creditore già ammesso potrà presentare una domanda tardiva, con petitum e causa petendi differenti dalla precedente.