Fallimento

I coobbligati in solido nel fallimento


Gli effetti del fallimento per i creditori parte 8

I coobbligati in solido

Circa i coobbligati in solido, dobbiamo distinguere le ipotesi previste dagli art. 61-63 della l.f.:

  • Il fallimento che colpisce più coobbligati: il creditore è obbligato a partecipare a tutti i fallimenti dei coobbligati falliti per l'intero credito in capitale ed accessori, fino a raggiungere il totale del pagamento, tenendo presente, però, che in base alle regole generali delle obbligazioni solidali, può agire anche nei confronti degli altri coobbligati non falliti. I coobbligati falliti non potranno esercitare l’azione di regresso fino a quando il creditore non sarà soddisfatto integralmente

  • Il pagamento parziale eseguito da un coobbligato in solido prima della sentenza che dichiara il fallimento: nel caso in cui uno dei coobbligati in solido col fallito o un fideiussore fallito paghi il credito prima della dichiarazione di fallimento, il creditore potrà comunque concorrere nel fallimento del coobbligato o del debitore principale che è poi fallito, ma attenzione, solo per la parte non riscossa.

Altre ipotesi vengono, poi, prese in considerazione dalla legge fallimentare. Andremo a vedere, nel prossimo articolo, la prima di queste, ovvero il caso del diritto di regresso che può esercitare un coobbligato non fallito nei confronti di un altro coobbligato che però è poi fallito. Ci concentreremo poi sulle altre.

 

(Segue)

Parte 7


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