Concordato Preventivo

Gli organi del concordato preventivo


Il concordato preventivo è un istituto giuridico disciplinato dalla Legge Fallimentare (ovvero dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942)

Il concordato preventivo è uno strumento giuridico che il Legislatore mette a disposizione dell’imprenditore che si trovi in stato di insolvenza oppure di crisi: mediante il ricorso al concordato preventivo, infatti, l’imprenditore può evitare la dichiarazione di fallimento. Stilando l’accordo concordatario, in buona sostanza, l’imprenditore si impegna a soddisfare gli interessi, i diritti e le pretese dei creditori. Ed è proprio per questo motivo che il concordato viene definito “preventivo” perché svolge l’importante funzione di prevenire l’applicazione della procedura fallimentare, di certo più grave per l’imprenditore steso.

Gli Organi del concordato preventivo

La procedura del concordato preventivo è connotata dalla presenza di diversi Organi ai quali la Legge attribuisce una serie di compiti e obblighi ben precisi. Nei paragrafi che seguono, vi offriremo una panoramica dettagliata degli Organi che connotano la procedura del concordato preventivo.

Gli organi del concordato preventivo: il professionista attestatore

Il professionista attestatore è una figura molto rilevante nell’ambito della procedura del concordato preventivo. E’, infatti, quel professionista designato dal debitore che redige una relazione dettagliata nella quale certifica la veridicità dei dati aziendali forniti dall’imprenditore proponente. Il professionista attestatore, inoltre, fornisce un giudizio prognostico sulla effettiva rilevanza e idoneità della proposta concordataria a soddisfare le pretese creditorie e a condurre al risanamento dell’azienda.

Il professionista attestatore deve essere indipendente, non deve avere alcun legame (né professionale né di natura personale) con l’impresa in crisi e con eventuali soggetti che hanno interesse al risanamento dell’azienda. Ancora, il professionista non deve aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore e non deve aver partecipato ad organi di amministrazione e controllo dell’impresa.

Gli organi del concordato preventivo: il Tribunale

Il Tribunale è l’Organo che – con decreto motivato – dichiara aperta la procedura di concordato preventivo. In particolare, il Tribunale è l’organo di riferimento dell’intera procedura e, dal momento della presentazione della domanda di concordato, svolge un vero e proprio controllo sullo svolgimento della procedura stessa. Tra i poteri ed i compiti del Tribunale ricordiamo, tra gli altri, il giudizio sull’ammissibilità o inammissibilità del concordato e, ancora, la nomina del commissario giudiziale e del giudice delegato.

Gli organi del concordato preventivo: il Giudice delegato

Il Giudice Delegato svolge, nell’ambito della procedura di concordato preventivo, importanti funzioni di controllo. In particolare, il Giudice controlla e verifica la regolarità della procedura. Tra i poteri spettanti al Giudice delegato ricordiamo, tra gli altri, l’autorizzazione (mediante decreto) a compiere atti di straordinaria amministrazione del debitore ai sensi dell’articolo 167 L.F. Ancora, il Giudice delegato decide sui reclami proposti contro gli atti del commissario giudiziale o, ancora, dispone (su proposta del commissario giudiziale) l’investimento della somma depositata per le spese di procedura.

Gli organi del concordato preventivo: Il Commissario Giudiziale

Il Commissario giudiziale, ai sensi dell’articolo 161 L.F., viene nominato dal Tribunale ed è un organo molto importante, con funzioni ben precise nell’ambito della procedura di concordato preventivo. In particolare, al Commissario giudiziale sono affidati una serie di compiti e di poteri. Tale Organo deve redigere un elenco del creditori prima dell’adunanza e, ancora, è chiamato a redigere l’inventario del patrimonio del debitore. Il commissario giudiziale valuta anche le garanzie offerte ai creditori, può richiedere al giudice la nomina di uno stimatore e, all’udienza per l’adunanza dei creditori, è chiamato ad illustrare la propria relazione.

Gli organi del concordato preventivo: il liquidatore

Il liquidatore viene nominato dal Tribunale in caso di concordato con “cessio bonorum”. La funzione di liquidatore può essere svolta dai seguenti professionisti:

  • avvocati, dottori commercialisti;
  • ragionieri;
  • ragionieri commercialisti;
  • studi professionali associati o società tra i professionisti;
  • coloro che abbiamo svolto funzioni di amministrazione e controllo in società per azione, purchè non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

Il liquidatore è chiamato a svolgere una serie di importanti attività. Ricordiamo, tra gli altri, il compito di predisporre il libro giornale della liquidazione, la presa in consegna dei beni ceduti e la conseguente redazione dell’inventario alla presenza del legale rappresentante della società concordataria. Il liquidatore forma l’elenco dei creditori entro e non oltre sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa basandosi sulle scritture contabili. Infine, ogni anno, è chiamato a presentare un prospetto delle somme disponibili nonché un progetto di riparto delle somme stesse, riservando quelle che occorrono per lo svolgimento della procedura.


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