Gli effetti del fallimento per i creditori parte 6
Gli interessi sui crediti pecuniari
Relativamente al calcolo degli intessi sui crediti pecuniari ci sono due categorie di creditori:
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Chirografari per i quali il corso degli interessi convenzionali o legali è sospeso dalla data della dichiarazione di fallimento
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Privilegiati che continuano a prodursi durante il fallimento
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali
Va detto che, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita dal giorno in cui viene dichiarato il fallimento, sui beni compresi nel fallimento. Ciò accade perché è il curatore a provvedere alla liquidazione del patrimonio del debitore nel fallimento.
I creditori che sono garantiti da pegno o da privilegio, ai sensi degli artt. 2756 c.c. e 2761 c..c., ovvero privilegio con diritto di ritenzione, possono realizzare il proprio credito durante il fallimento.
Il creditore, per poter far questo deve, però ricevere un’autorizzazione alla vendita dal giudice delegato. Questi decide dopo aver sentito il comitato dei creditori e il curatore, stabilendo con decreto il tempo della vendita, determinando le modalità a norma dell’art. 107 della l.f.
Una volta sentito il comitato dei creditori, il giudice delegato potrebbe anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, oppure potrebbe fargli eseguire la vendita seguendo il medesimo articolo sopraccitato.