Il pacchetto della riforma dela giustizia avrà un effetto distruttivo, in quanto, come già osservato, impone al giudice dell’esecuzione forzata di estinguere tutti i pignoramenti sulla casa (che sono successivi alla riforma; mentre per gli antecedenti sarà necessario valutare la portata retroattiva della norma) che non abbiano condotto a dei risultati efficaci per il creditore.
Quali sono gli effetti che il nuovo testo porterà sui nuovi processi di esecuzione
Dietro un articolo rubricato “Infruttuosità dell’espropriazione forzata”il Governo Renzi sembrerebbe essere andato a favore dei soggetti sottoposti a pignoramenti immobiliari, costretti a scontrarsi con i limiti dell'esecuzione forzata.
Se dopo molteplici tentativi di asta, il bene da pignorare, non riesce ad essere venduto, il giudice dovrà fermarsi e potrà decidere se chiudere in via definitiva il procedimento esecutivo, andando a liberare l'immobile dall'espropriazione. In questo modo esso verrà restituito alla disponibilità del debitore.
Che cosa dovrà verificare il tribunale
Il tribunale dovrà effettuare le seguenti verifiche: capire se il prezzo di “base d’asta” è calato in modo da non permettere un “ragionevole soddisfacimento” del creditore (anche con riserva dei costi necessari alla prosecuzione della procedura); quanto sia probabile vendere l'immobile; quale valore di realizzo sia possibile, ovvero quanto si potrebbe ricavare per poter ottenere la vendita forzata.
Quando il giudice può estinguere la procedura
L'estinzione del pignoramento può avvenire se: la base d'asta è tanto bassa da avere una sofferenza preponderante tra valore di mercato dell'immobile e quello al quale quest'ultimo verrebbe venduto; l'immobile si trova in una zona della città di non proprio facile vendita (come ad esempio un quartiere in degrado), o è in condizioni di manutenzione che lo sottopongono a svalutazione; la base d'asta è inferiore rispetto al credito: in tal senso prevarrà la necessità di tutelare il debitore rispetto alle ragioni creditorie.
I processi esecutivi, in questo modo, subiranno un forte taglio e all stesso modo i debitori saranno sottratti da procedure inutili e poco fruttuose.
Cosa si intende per infruttuosità dell'espropriazione forzata in base alla nuova normativa
Si intende per infruttuosità dell’espropriazione forzata – “Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo”.
Si può salvare la propria casa dall'espropriazione avviata da Equitalia?
Non sembrerebbe sussistere un limite di tempo massimo per salvare la propria casa dall’espropriazione a cui avrebbe dato inizio Equitalia. Con una sentenza recentissima, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che si deve pervenire ad interruzione della vendita forzata immobiliare, avviata dall’Agente della riscossione, in caso di debiti fiscali del contribuente, qualora quest'ultimo non possa riuscire ad ottenere, anche in via estrema, lo sgravio delle cartelle esattoriali.
Il contribuente, in questo modo, può tornare nella disponibilità della sua abitazione
Dunque, se anche successivamente alla notifica dell’istanza di vendita dell’immobile il debitore sceglie di pagare il proprio debito estinguendolo, oppure ottiene lo sgravio delle cartelle esattoriali o ottiene la vittoria della causa di impugnazione delle stesse, l’asta va fermata e il contribuente può ritornare a disporre della propria abitazione.
La sentenza della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha infatti ricordato che il diritto di Equitalia di procedere ad esecuzione forzata (diritto che equivale al cosiddetto “titolo esecutivo”, ossia la cartella esattoriale) deve sussistere non solo nel momento dell’esecuzione forzata, ma anche in qualsiasi momento successivo del procedimento interessato, fino a che l’immobile non sia, poi, espropriato in tutti i sensi. Dunque, nel caso in cui dovesse mancare il titolo esecutivo (con il pagamento o lo sgravio delle cartelle esattoriali) l’esecuzione forzata deve ritenersi illegittima.
Fatto, quindi, questo preambolo, l’azione di esecuzione dell’Agente della Riscossione si deve fermare se l’ente impositore procede allo sgravio totale del tributo o, comunque, se l’iscrizione a ruolo contro un determinato debitore venga meno, perché quest’ultimo –infine– ha deciso di pagare il proprio debito, e si è eventualmente avvalso dalla sanatoria. E dunque, riducendo il tutto ai minimi termini: non esiste un termine massimo entro cui il debitore può iniziare ad attivarsi al fine di impedire la vendita all’asta del proprio immobile: sia che egli decida di provvedere al pagamento (anche usufruendo della sanatoria), sia che riesca ad ottenere lo sgravio totale delle cartelle esattoriali, non essendovi più il titolo esecutivo (le cartelle esattoriali) viene meno anche il diritto per Equitalia di terminare la procedura dell’esecuzione forzata.