Fallimento

Gli effetti del fallimento per i creditori concorsuali


Gli effetti del fallimento per i creditori parte 1

Il fallimento, come abbiamo potuto osservare, è in grado di produrre effetti non solo nei confronti dell’imprenditore, ma anche nei confronti dei creditori, i quali perdono, così, il potere di agire contro il fallito, in quanto debbono cedere il loro potere agli organi del fallimento.

Lo scopo del fallimento è consentire la suddivisione del patrimonio del debitore tra tutti i creditori, nel rispetto dei loro crediti e delle garanzie che assistono questi ultimi. Le ragioni della suddivisione sono da ravvisare nell'art. 2740 c.c. ( relativamente alla garanzia per l'adempimento delle obbligazioni) e nell'art. 2741 c.c. che stabilisce la regola generale della par condicio creditorum, tra i creditori di uno stesso debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione.

I creditori concorsuali

I creditori concorsuali sono coloro che sono ammessi a tale ripartizione, ai sensi dell’art. 52 l.f. co. 1. Essi sono tutti quelli che erano creditori fino al momento della dichiarazione di fallimento.

Per capire chi sono i creditori concorsuali bisogna verificare quando è sorto il titolo del credito, che sia un contratto o altro titolo costitutivo dell’obbligazione. Bisogna verificare se il titolo è sorto prima o dopo la dichiarazione di fallimento. Ciò vale anche nel caso di crediti sottoposti a sospensiva.

I creditori concorsuali possono, di conseguenza, insinuarsi nel fallimento, una volta verificata la loro posizione.

 

(Segue)