Concordato Preventivo

Gli effetti del concordato preventivo


Gli effetti del concordato preventivo

Al contrario di quanto accade in caso di fallimento durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

Ciò, però, non significa che il debitore conservi completamente la sua autonomia durante il concordato; l'art. 167 l.f. prevede, infatti, una serie di atti per i quali è necessaria l'autorizzazione scritta del giudice delegato; possiamo distinguere, quindi, tra atti che il debitore può compiere senza autorizzazione, e atti dove, invece l'autorizzazione è necessaria. 

Si tratta, quindi, di una divisione tra atti di ordinaria amministrazione e atti di straordinaria amministrazione e  altri atti, che seppure non abbiano sempre tale qualità, possono potenzialmente violare la par condicio tra i creditori.

Gli atti per i quali è necessaria l'autorizzazione scritta del giudice delegato.

i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni

gli altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione. La mancata autorizzazione rende gli atti compiuti inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.


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