Concordato Preventivo

Giudizio di omologazione del concordato preventivo


Andiamo ora a vedere il giudizio di omologazione previsto dall’art. 180 l.f.

Se il concordato preventivo è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale. Disporrà, inoltre, il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata, devono costituirsi il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato; nonché il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Il tribunale, in mancanza di opposizioni verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se, invece, sono state proposte opposizioni, che cosa succede? Stando al tenore dell’art. 180 l.f., il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio.

Se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale provvederà con decreto motivato e lo comunicherà al debitore e al commissario giudiziale, che a sua volta darà notizia ai creditori. Il decreto viene pubblicato ed è esecutivo, ma solo provvisoriamente.

Se, invece, il tribunale decide di respingere il concordato, allora su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, se sussistono i presupposti degli artt. 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.


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