Legge Fallimentare

Giudice delegato e curatore fallimentare: come operano


Quando in un qualsiasi giornale, sia in versione cartacea che online, si fa menzione di un caso di fallimento, che solitamente coinvolge un'impresa pubblica o privata (raramente si parla di privati cittadini), i nomi che ricorrono più di frequente sono due: quello del giudice delegato e quello del curatore fallimentare. In questo articolo, parleremo di entrambe queste figure e del ruolo specifico che assumono durante la procedura fallimentare, nonché degli articoli di legge che le riguardano in particolare. Si parlerà inoltre del rapporto che le lega anche e sopratutto alla luce della recente introduzione del Nuovo Codice della Crisi, la cui notizia è stata riportata lo scorso gennaio 2021 (fonte: Altalex).

La procedura fallimentare

La procedura fallimentare (che un tempo era denonimata con il termine "fallimento") è un procedimento concorsuale il cui scopo è la soddisfazione dei creditori tramite la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore indebitato una volta che quest'ultimo risulta insolvente e una volta che i crediti vantati nei suoi confronti da parte dei creditori siano stati accertati e liquidati seguendo il criterio della "par condicio creditorum". Il procedimento è principalmente regolamentato dal Regio Decreto n. 267 emanato il 16 marzo 1942, articolato in sette titoli riguardanti argomenti come il concordato preventivo, l'amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa e aggiornato sia con il D. Lgs. n. 54 del 18 maggio 2018 che con la L. n. 205 del 27 dicembre 2017 (fonte: Altalex).

I protagonisti della procedura fallimentare sono il giudice delegato e il curatore fallimentare, ovvero colui che presiede e coordina la suddetta procedura e colui che mette il giudice nelle condizioni di presiedere e coordinare la suddetta procedura. Questo rapporto di collaborazione è pertanto fondamentale. Il fallimento stesso, così come le altre procedure concorsuali, è stato oggetto di modifiche nel corso degli anni, in particolar modo per il tramite di due riforme, una nel 2019 e l'altra nel 2020 (l'attuale crisi economica causata dalla pandemia Covid-19 ha infatti costretto lo Stato a intervenire in tale ambito, dato che il numero dei fallimenti è andato ad aumentare). Per esempio, non si parlerà più di "fallimento", bensì di "liquidazione giudiziale" (fonti: Altalex e Money.it).

La liquidazione giudiziale nel 2019 e nel 2020

La prima riforma fallimentare, ovvero il D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 il cui testo è stato presentato dalla Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio, ha decretato che il giudice delegato e il curatore fallimentare non possono più designare le aziende e gli imprenditori insolventi col termine di "falliti", ma dovranno usare una terminologia meno penalizzante nei loro confronti. Con questa riforma, tra le altre cose, vengono ridotti i costi e le tempistiche delle procedure, viene introdotto un sistema di allerta il cui scopo è permettere la pronta emersione della crisi e viene data la priorità di trattazione a qualunque proposta che comporti il superamento della crisi finanziaria con l'assicurazione della continuità aziendale allo stesso tempo (fonte: Money.it e www.informazionefiscale.it).

La seconda riforma fallimentare, ovvero il Dlg. n. 147 del 26 ottobre 2020 il cui testo è stato pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale il 5 novembre, ha stabilito che il concetto di crisi non dovrà essere più denominato come "stato di difficoltà economico-finanziaria", bensì come "squilibrio economico-finanziario". Inoltre, tra le altre normative, si stabilisce che l'Agenzia delle Entrate è tenuta a notificare al soggetto debitore che la sua esposizione debitoria ha oltrepassato un importo rilevante e che l'Agenzia stessa segnalerà tale evento all'OCRI (ovverossia l'Organismo di composizione della crisi d'impresa) se il soggetto debitore in questione non risolverà la sua situazione entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione dell'avviso (fonte: Altalex).

L'art. 25 della legge fallimentare

L'articolo 25 della legge fallimentare (R.D. del 16 marzo 1947, numero 267) riguarda i poteri del giudice delegato, l'organo del fallimento che ha il compito di vigilare e controllare che la procedura si svolga secondo le regole, nonché di svolgere ulteriori funzioni specifiche che sono elencate nella Legge fallimentare. Per esempio, a lui tocca riferire al Tribunale qualunque affare per cui sia richiesto un provvedimento del collegio; a lui spetta l'emissione (diretta o tramite le autorità competenti) di provvedimenti urgenti atti a conservare il patrimonio, salvo particolari eccezioni; a lui spetta la convocazione del curatore fallimentare e del Comitato dei creditori sia nei casi prescritti che in ogni altra circostanza ritenuta da lui necessaria per un rapido svolgimento della procedura (fonte: Brocardi e Wikilabour).

L'articolo 25 è stato inizialmente modificato col D. Lgs n. 5 del 9 gennaio 2006 (nell'ambito della Riforma della Legge Fallimentare) e successivamente col D. Lgs n. 169 del 12 settembre 2007 (nell'ambito del Decreto correttivo). Il D. Lgs del 2006 è anche noto come "riforma Vietti", perché emanato appunto da Michele Giuseppe Vietti, che fino al 26 maggio del 2006 è stato Sottosegretario di Stato per l'appunto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Grazie a queste modifiche, il giudice delegato non si limita più a un semplice esame preliminare sia dei crediti che dei diritti reali che i terzi vantano nei confronti del debitore, ma acquisisce un autentico potere di accertamento che risulta indispensabile nella fase successiva di approvazione dello stato passivo (fonte: Brocardi).

L'art. 31 della legge fallimentare

L'articolo 31 della legge fallimentare dispone nello specifico che il curatore fallimentare abbia il diritto di amministrare il patrimonio fallimentare e di compiere qualunque procedimento sotto la guida del giudice delegato. Gli aventi diritto allo svolgimento del ruolo di curatore fallimentare sono gli avvocati, i ragioieri, gli studi professionali ed associati, i dottori commercialisti e coloro che hanno amministrato, diretto e controllato delle società per azioni. I creditori, così come chiunque sia legato con vincoli di sangue o di acquisizione con il debitore, chiunque abbia partecipato al dissesto di un'impresa e chiunque si ritrovi coinvolto in un conflitto d'interessi non posso svolgere la funzione di curatore fallimentare (fonti: Brocardi e Altalex).

Il rapporto tra il giudice delegato e il curatore fallimentare

Il 23 gennaio 2021, Altalex ha riferito la notizia dell'introduzione del nuovo Codice della Crisi che ha coinvolto anche il rapporto tra il giudice delegato e il curatore fallimentare, un rapporto che ormai sappiamo che ha subito dei cambiamenti, sopratutto tra il 2006 e il 2007. Il primo è però rimasto l'organo supervisore dell'operato del secondo, il quale a sua volta continua a rivestire il ruolo di organo di amministrazione del procedimento di liquidazione giudiziaria e ad avere l'obbligo di riferire al giudice delegato delle relazioni sull'accertamento dello stato passivo e sull'andamento delle attività compiute. Ben poco risulta modificato, perché infatti si è preferito seguire le direttive della riforma Vietti (fonte: Altalex).


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