Fallimento

Giudice del luogo di interessi società decide sul fallimento


L’Unione Europea risponde in merito al fallimento: è il giudice del centro di interessi della società a decidere. Corte di Giustizia UE , sez. I, sentenza 20.10.2011 n° C-396/09. La Corte di Giustizia e la sua decisione.

In merito alla questione in esame, i giudici europei hanno stabilito che “Il diritto dell’Unione osta a che un giudice nazionale sia vincolato da una norma di procedura nazionale ai sensi della quale egli deve attenersi alle valutazioni svolte da un giudice nazionale di grado superiore, qualora risulti che le valutazioni svolte dal giudice di grado superiore non sono conformi al diritto dell’Unione, come interpretato dalla Corte”.

La Corte di Giustizia, ha, inoltre, individuato anche la nozione di centro degli interessi principali del debitore ai sensi dell’art. 3, n. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346/2000, prevedendo che il centro degli interessi principali di una società debitrice deve essere individuato privilegiando il luogo in cui la società viene principalmente amministrata, come determinabile sulla base di elementi oggettivi e riconoscibili dai terzi.

Non è superabile la presunzione introdotta da questo articolo, nel caso in cui, organi direttivi e di controllo di una società si trovino presso la sua sede statutaria e qualora le decisioni di gestione di tale società siano assunte, in maniera riconoscibile dai terzi.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che, se il luogo dell’amministrazione principale di una società non si trova presso la sua sede statutaria, la presenza di attivi sociali nonché l’esistenza di contratti relativi alla loro gestione finanziaria in uno Stato membro diverso da quello della sede statutaria di tale società possono essere considerate elementi sufficienti a superare tale presunzione solo se la valutazione di tutti gli elementi rilevanti permette di stabilire, in modo che sia riconoscibile da terzi, il centro effettivo di direzione e di controllo della società stessa, nonché della gestione dei suoi interessi, è situato in tale altro Stato membro.


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