Concordato Preventivo

Fase esecutiva del concordato preventivo


Nel momento in cui il concordato preventivo viene omologato, si apre una successiva fase che riguarda l’esecuzione della proposta stessa e che coinvolge una serie di soggetti. Il commissario giudiziale, ad esempio, deve svolgere tutta una serie di attività dopo l’omologazione del concordato preventivo. Nel paragrafo che segue, esaminiamo tutte le attività che il commissario deve porre in essere in questa fase procedurale così delicata.

Concordato preventivo ed esecuzione: il ruolo del commissario giudiziale

Le attività che il commissario è chiamato a porre in essere dopo l’omologazione del concordato, possono essere così di seguito riassunte:

  • sorveglia l’adempimento del concordato preventivo basandosi sulle modalità indicate nella sentenza di omologazione;
  • è chiamato a riferire al Giudice qualsiasi fatto che possa arrecare pregiudizio ai creditori, come previsto dall’articolo 185 della Legge Fallimentare. La citata norma stabilisce infatti che: “Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori”.

Concordato preventivo: i poteri del commissario nella fattispecie in cui il debitore omette di dare esecuzione alla proposta

E’ bene precisare poi che, se il debitore non si sta attivando per compiere tutti quegli atti necessari per dare esecuzione alla proposta di concordato oppure se con il proprio comportamento ne sta ritardando il compimento, il commissario è tenuto a dare comunicazione al Tribunale di tale circostanza. Il Tribunale, sentito il debitore, può conferire al commissario tutti quei poteri strumentali a provvedere, al posto del debitore, al compimento degli atti necessari per eseguire la proposta di concordato.

Fase esecutiva del concordato e denuncia delle omissioni del debitore: il ricorso

Infatti, colui che abbia presentato al Tribunale la proposta di concordato approvata ed omologata dai creditori, ha la facoltà di denunciare al Tribunale tutte le omissioni oppure i ritardi perpetrati dal debitore. Potrà farlo, in particolare, presentando al Tribunale un ricorso che dovrà essere notificato sia al Tribunale che al commissario giudiziale. Il ricorrente dovrà inoltre chiedere al Tribunale di conferire al commissario i poteri strumentali per sostituire il debitore nell’esecuzione della proposta di concordato.

Il Tribunale sentirà il commissario giudiziale ed il debitore il Camera di Consiglio e, al termine dell’audizione, potrà decidere di revocare l’organo amministrativo (se si tratta di società) e potrà nominare un amministratore giudiziario. Nel provvedimento, il Tribunale stabilirà anche la durata dell’incarico ed attribuisce al nuovo Organo il potere di compiere tutti gli atti strumentali per dare esecuzione alla proposta di concordato.

Al contrario, quando sia stato nominato il liquidatore, il Tribunale affiderà a lui il compito di svolgere tutte le attività tipiche dell’amministratore giudiziario.

La fase esecutiva della proposta di concordato: gli effetti principali

Nel momento in cui viene pubblicato il decreto di omologazione della proposta di concordato, si conclude la procedura stessa e si apre la fase esecutiva della proposta che è disciplinata dagli artt. 185 e 186 L. fall.

Come precisato in premessa, è in questa fase che il commissario giudiziale dovrà vigilare per verificare l’esecuzione della proposta di concordato. Inoltre, dopo l’omologazione del concordato, cessa anche ogni limitazione connessa alla procedura e il debitore riacquista la piena ed effettiva disponibilità del suo patrimonio che potrà tornare a gestire in piena autonomia.

Concordato preventivo, esecuzione: la risoluzione e l’annullamento del concordato

La fase di esecuzione della proposta di concordato preventivo può presentare alcuni aspetti patologici. Non sempre, infatti, il debitore si attiva per dare esecuzione alla proposta di concordato omologato. Spesso i debitori pongono in essere una serie di comportamenti e di attività che vanno in senso decisamente contrario rispetto allo spirito del concordato preventivo stesso. Ebbene, la fattispecie “patologica” dell’inadempimento della proposta di concordato è debitamente disciplinata dall’articolo 186 della Legge Fallimentare che stabilisce la facoltà per i creditori di richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. La citata norma stabilisce, altresì che: “Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza”.

La norma stabilisce anche le modalità per richiedere la risoluzione del concordato:Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale.”


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