Con la recente sentenza n. 12120 del 13 giugno 2016, la prima Sezione della Corte di Cassazione ha confermato la linea giurisprudenziale secondo cui, nell'ipotesi di fallimento di una società di fatto, ne consegue non solamente il fallimento della società a responsabilità limitata che sia socia della stessa società di fatto, quanto anche il fallimento a prescindere dall'insolvenza della stessa.
Una importante conferma
Dalla pronuncia di cui sopra si evince pertanto che, accertata l'esistenza di una società di fatto insolvente, nella quale uno o più soci illimitatamente responsabili siano costituiti da società a responsabilità limitata, il fallimento in estensione di tali srl è una conseguenza prevista dall'art. 147, comma 1 della Legge Fallimentare, senza che vi sia necessità di accertare la loro specifica insolvenza.
Art. 147 Legge Fallimentare
Recita l'art. 147 della l.f.:
La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV [2291-2324 c.c.] e VI [2452-2461 c.c.] del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'articolo 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.
Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.
Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18.
In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.
Pubblicità
In pronuncia, la Corte ritorna inoltre sull'importanza del tema della pubblicità, dei suoi effetti della regolazione giuridica del fenomeno di cui si è ora parlato, ricordando che anche nelle ipotesi in cui ricorra un vizio genetico dell'atto costitutivo della società fra una srl e una persona fisica, se ne trarrebbero comunque le conseguenze di ordine sostanziale.. Pertanto, per il principio di conservazione degli atti posti in essere in forza di un contratto di società nulla, se ne darebbe la conversione in una causa di scioglimento, con apertura della fase di liquidazione per poter definire i rapporti che siano pendenti.