Fallimento

Fallimento: legate opposizione e azione di responsabilità


Nel fallimento, l’opposizione e azione di responsabilità aggravata sono legate. Corte d'Appello Roma, sez. III civile, sentenza 21.09.2011. La decisione della corte territoriale.

La corte territoriale ha affermato che la domanda di risarcimento del danno proposta dalla società dichiarata fallita, poiché era stato chiesto ed ottenuto il fallimento in assenza delle condizioni pedissequamente previste dalla legge, trova la sua base nel disposto di cui all’articolo 21 della l.f.: tale articolo può essere applicato al momento della domanda. Ragion per cui, l’azienda che reclama i danni al creditore istante, a seguito della revoca del fallimento, può legittimamente farlo sì, ma in sede di opposizione alla procedura concorsuale.

Infatti, sottolinea ampiamente la Corte d’Appello, la competenza a decidere sulla responsabilità aggravata di cui si discute, stando all’art. 96 c.p.c. appartiene al giudice del merito.

Sulla base di tale fine argomentazione, il collegio rigetta l’istanza di risarcimento per abuso del processo, avanzata dalla società verso il creditore: l’opposizione alla dichiarazione di fallimento e l’azione di responsabilità aggravata, promossa ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., per l’iniziativa assunta con l’istanza di fallimento, sono tra loro legate.

Quindi, da questo punto, si rileva che la competenza di natura funzionale, esclusiva, e inoltre, inderogabile, del giudice dell’opposizione su entrambe le domande, e, di conseguenza, da ciò discende la non proponibilità dell’azione volta al risarcimento in un separato giudizio.


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