Nell’ambito della procedura fallimentare, assume grande rilevanza la presentazione della domanda di ammissione al passivo. Nei paragrafi che seguono, esamineremo nel dettaglio tale importante atto sottolineandone i requisiti e i documenti da allegare al ricorso.
Fallimento: la domanda di partecipazione al passivo
La domanda di partecipazione al passivo deve essere proposta con ricorso che può essere sottoscritto anche dalla parte personalmente. Il ricorso deve essere trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore fallimentare almeno 30 giorni prima dell’udienza fissata dal Giudice per l’esame dello stato passivo.
Al ricorso dovranno essere allegati tutti i documenti probanti del diritto del creditore. Unitamente alla domanda di partecipazione al passivo, deve essere depositato presso la cancelleria del Tribunale anche l’originale del titolo di credito su cui si fonda il ricorso.
Fallimento: il contenuto della domanda di partecipazione al passivo
La domanda di partecipazione al passivo, come prima anticipato, deve rivestire le forme del “ricorso”. Dunque l’atto dovrà possedere i requisiti propri di ogni domanda giudiziale ovvero: parti, petitum e causa petendi. Per rispondere ai requisiti previsti dalla Legge, la parte istante dovrà indicare nella domanda di partecipazione al passivo i seguenti elementi:
- procedura cui intende partecipare con relativi elementi e generalità volte ad identificare la procedura stessa;
- la somma (comprensiva di interessi e capitale) per la quale il ricorrente intende presentare la domanda di insinuazione al passivo (petitum);
- i fatti e gli elementi di diritto su cui si basa la domanda giudiziale (causa petendi);
E’ bene sottolineare che, qualora sia omesso oppure incerto ed indeterminato uno di questi elementi, il ricorso è inammissibile. La domanda, dunque, non verrà mai esaminata dal Giudice. Un ricorso dichiarato inammissibile, comunque, non impedisce al creditore di presentare un nuovo ricorso che, ovviamente, risulterà tardivo e produrrà gli effetti tipici delle domande di ammissione al passivo tardive.
Nel caso in cui, poi, nel ricorso sia indicato un titolo di prelazione di carattere speciale, è necessario che il ricorrente descriva in maniera dettagliata il bene sul quale la prelazione insiste.
Nel caso in cui la domanda di ammissione al passivo sia sorretta da privilegio speciale oppure generale, il ricorrente dovrà indicare non solo il titolo di prelazione ma anche tutti i dati e gli elementi strumentali per la sua identificazione. E dunque, se si tratta di un privilegio, il ricorrente dovrà indicare la causa del rapporto che ha dato origine al credito.
Se il ricorrente omette di indicare uno dei citati elementi, il credito verrà ammesso in chirografo.
Sempre nel ricorso, la parte deve indicare espressamente il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: è a tale indirizzo, infatti, che il ricorrente riceverà tutte le comunicazioni relative alla procedura di ammissione al passivo fallimentare. Nel caso in cui il ricorrente ometta di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e le comunicazioni non riescano ad essere recapitate al mittente, tutti gli altri messaggi e comunicazioni del curatore verranno utilmente effettuate presso la cancelleria del Tribunale.
Infine, è necessario sottolineare che il creditore, nella domanda di ammissione al passivo fallimentare, può manifestare la propria volontà ad assumere la funzione di membro del comitato dei creditori oppure, in alternativa, può indicare altri nominativi di soggetti in grado di assumere tale incarico. E allora, in questo caso, il creditore ben potrà indicare – già nella domanda di insinuazione al passivo fallimentare - tale volontà.
Fallimento: il progetto di stato passivo
Dopo aver esaminato le diverse domande di ammissione al passivo fallimentare, il curatore è chiamato a formulare le proprie osservazioni sulla fondatezza o infondatezza delle diverse domande presentate dai creditori. Il curatore fallimentare, inoltre, oppone tutti i "fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonchè l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione" (ex articolo 95).
Successivamente all’esame delle domande, il curatore ha il compito di formare il progetto di stato passivo e di depositarlo in cancelleria. Tale deposito dovrà avvenire almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Nel citato termine, il curatore trasmette il progetto ai creditori che possono presentare eventuali osservazioni scritte fino a cinque giorni prima dell'udienza. Tali osservazioni possono avere ad oggetto sia le proposte relative alle domande presentate da altri creditori sia la posizione manifestata dal curatore in ordine alla propria domanda di insinuazione.