Fallimento

Fallimento dell’imprenditore e avvio di nuova attività commerciale


Il periodo storico, economico e politico che sta attraversando il nostro Paese non è certo dei migliori. La crisi che attanaglia l’Italia e che ha travolto migliaia di famiglie e di lavoratori si riflette inevitabilmente sulla situazione economica delle imprese. Sono sempre di più le piccole e medie imprese costrette a chiudere, costrette a mettere “un freno” alla produzione di beni e servizi perché incapaci di reagire alla crisi economica e all’applicazione di tasse e di imposte sempre più alte. Ed è per questo che, negli ultimi anni, è cresciuto in maniera esponenziale il numero delle piccole e medie imprese dichiarate fallite da una sentenza del Tribunale.

Quali sono i presupposti per la dichiarazione di fallimento di un’impresa?

Innanzitutto, è bene puntualizzare che un’impresa commerciale (sia essa individuale oppure collettiva) viene dichiarata fallita quando viene a trovarsi in uno “stato di insolvenza” ovvero quando non è più in grado di far fronte alle obbligazioni assunte nei confronti dei propri creditori. Non tutte le imprese possono essere dichiarate fallite: la Legge Fallimentare ha infatti operato una distinzione fondamentale. Possono, infatti, fallire le imprese che, nei 3 anni precedenti al fallimento, hanno registrato un attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro, oppure ricavi superiori ad 200.000 €, oppure debiti per oltre 500.000 €. In particolare, poi, il debito per il quale si chiede il fallimento non può essere inferire a 30.000 euro.

Ma che cosa accade all’imprenditore quando viene dichiarato il suo fallimento?

La sentenza che dichiara il fallimento determina una serie di conseguenze sia patrimoniali che personali per l’imprenditore.

In particolare, sotto il profilo patrimoniale, la sentenza che dichiara il fallimento dell’imprenditore determina “priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi” (articolo 42 Legge Fallimentare).

Parallelamente, i beni del fallito vengono amministrati e gestiti dal Curatore Fallimentare che ha il compito di soddisfare gli interessi dei creditori dell’imprenditore.

Sotto il profilo strettamente personale, poi, il fallimento determina alcuni effetti importanti a carico dell’imprenditore.

In particolare, infatti, l’imprenditore fallito non può esercitare alcune professioni (come quella del farmacista e dell’avvocato) e non può rivestire alcune cariche importanti (come quella di tutore o di amministratore di s.p.a.). Ancora, l’imprenditore dichiarato fallito è tenuto a comunicare eventuali cambi di domicilio o di residenza al Curatore Fallimentare e, sempre a quest’ultimo, è tenuto a consegnare tutta la corrispondenza commerciale;

Ma allora l’imprenditore fallito non può esercitare alcuna attività lavorativa?

Ebbene, la Legge dà la possibilità all’imprenditore soggetto a procedura fallimentare di svolgere un’attività lavorativa in pendenza di fallimento. Una limitazione assoluta, infatti, sarebbe in netto contrasto con i principi contenuti della Carta Costituzionale che garantisce a tutti i cittadini il diritto al lavoro. Va da sé, quindi, che l’imprenditore fallito ben potrà svolgere un’attività lavorativa in forma autonoma, subordinata, saltuaria oppure continuativa.

Del resto, anche la Corte di Cassazione con sentenza n. 9812 del 1/3/2006 ha specificato la possibilità per l’imprenditore fallito di avviare addirittura una nuova impresa commerciale diversa, distinta ed autonoma rispetto a quella fallita. In questo caso, l’imprenditore ben potrà compiere tutti quegli atti gestionali ed amministrativi (potrà dunque stipulare contratti ed aprire conti correnti) strumentali all’attività della nuova impresa.

Tutto ciò, ovviamente, con una limitazione importante: l’imprenditore non dovrà in alcun modo sottrarre liquidità oppure beni oggetto di procedura fallimentare. Qualora l’imprenditore fallito violi tale limitazione, commetterà il reato di bancarotta fraudolenta e verrà punito punito con la reclusione e con il divieto di esercitare attività commerciale per ben dieci anni. 

E allora, l’imprenditore fallito che abbia il desiderio di avviare una nuova attività commerciale in pendenza di procedura fallimentare, ben potrà utilizzare forme di finanziamento alternative. Assolutamente lecito è, ad esempio, l’utilizzo di capitali di terzi oppure il ricorso al leasing per l’acquisto di beni strumentali alla nuova attività commerciale. 

Quanto ai proventi derivanti dalla nuova attività, è bene puntualizzare che l’imprenditore fallito può trattenere solo i proventi necessari per il proprio mantenimento e per quello della sua famiglia. I proventi che eccedano tale limite, invece, vengono acquisiti dal Curatore Fallimentare che li destinerà alla soddisfazione dei creditori della procedura fallimentare.


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