Dal momento in cui il Tribunale dichiara, con sentenza, il fallimento dell'imprenditore, iniziano a realizzarsi tutta una serie di effetti. Questi ultimi si producono sia nei confronti dell'imprenditore fallito, sia nei confronti dei creditori che nei confronti degli atti pregiudizievoli ai creditori e sui rapporti giuridici preesistenti. Abbiamo visto come la sentenza di fallimento sia impattante nei confronti dell'imprenditore e degli atti giuridici eventualmente realizzati da quest'ultimo dopo la dichiarazione del fallimento. Ma la sentenza di fallimento produce un altro effetto peculiare della procedura fallimentare. Una volta che il Tribunale ha dichiarato il fallimento dell'imprenditore, infatti, si apre la fase della custodia e dell'amministrazione delle attività fallimentari.
Fallimento: la custodia e l'amministrazione delle attività fallimentari
La normativa relativa a queste due attività è stata fortemente modificata dal Legislatore della riforma del 2006. L'art. 84 della Legge Fallimentare è stato novellato e modificato. In particolare, il curatore - secondo le norme del codice di procedura civile - procede all'apposizione dei sigilli sui beni rinvenuti presso la sede principale dell'impresa. Appone poi i sigilli anche su tutti gli altri beni appartenenti al debitore. Può inoltre richiedere l'assistenza della forza pubblica ove lo ritenga necessario. Se i beni dell'imprenditore fallito si trovano in diversi luoghi, il curatore può delegare le operazioni di apposizione dei sigilli a coadiutori designati dal giudice delegato. Al curatore, poi, devono essere consegnate:
- le somme di denaro contante;
- i titoli, compresi quelli scaduti;
- le scritture contabili;
- ogni altra documentazione richiesta o acquisita dal curatore e non ancora depositata presso la Cancelleria del Tribunale;
Una volta effettuata la consegna, il curatore dovrà depositare questa documentazione in un luogo idoneo, anche presso terzi. Dopo aver rimosso i sigilli, il curatore è tenuto a redigere l'inventario nel più breve tempo possibile. Se non presenti alla redazione dell'inventario, il curatore dovrà avvisare il fallito ed il comitato dei creditori. Ai sensi dell'art. 87 Legge Fallimentare, poi, il curatore dovrà redigere processo verbale di tutte le attività compiute e dovrà prendere in consegna i beni appartenenti al fallito. Prima di terminare l'inventario, inoltre, il curatore invita il fallito (se si tratta di persona fisica) o gli amministratori (se il fallito è una persona giuridica) a fornire notizie circa l'esistenza di altre attività a lui sconosciute da inserire nell'inventario. Una volta completato l'inventario, lo deposita presso la Cancelleria del Tribunale. Ai sensi del novellato art. 89 della Legge Fallimentare, il curatore deve compiere un'altra importante attività. Una volta esaminate le scritture contabili, le notizie della procedura e gli atti, deve redigere l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari. Redige, infine, il bilancio dell'ultimo esercizio, nel caso in cui non sia stato presentato dal fallito che abbia richiesto la dichiarazione del proprio fallimento.
Fallimento: la fase dell'accertamento del passivo
Ai sensi dell'art. 92 L.F., dopo aver esaminato gli atti e le scritture contabili, il curatore - tramite posta elettronica, telefax o posta ordinaria) comunica "senza indugio" ai creditori del fallito tutta una serie di importanti informazioni. Vediamo quali:
- i creditori possono partecipare al concorso trasmettendo "domanda di ammissione al passivo" rispettando quanto previsto dall'art. 93 L. F.;
- la data fissata per l'esame dello stato passivo;
- la data entro cui possono essere presentate le domande;
- ogni altra informazione utile per agevolare la presentazione delle domande di ammissione al passivo;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore;
Dopo aver esaminato le domande presentate dai creditori, il curatore predispone elenchi elenchi separati. Distingue, infatti, tra i creditori ed i titolari degli altri diritti sui beni del fallito. Inoltre redige le sue conclusioni motivate e deposita in cancelleria il progetto di stato passivo. Il deposito dovrà avvenire almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il giudice delegato, nel corso dell'udienza, decide su ciascuna domanda proposta dai creditori valutando le eccezioni sollevate dal curatore. Il giudice valuta anche le eccezioni rilevabili d'ufficio e quelle sollevate dai creditori e dagli altri interessati. Qualora il fallito ne faccia richiesta, il Giudice delegato può anche sentirlo in udienza Terminate tutte queste attività, poi, il giudice delegato, con decreto motivato, dichiara l'esecutività dello stato passivo. Il curatore deve comunicare a tutti i creditori l'esito delle loro domande. Comunica altresì che il Giudice ha depositato lo stato passivo in cancelleria. Tale comunicazione è molto importante perchè consente a coloro che hanno presentato la domanda di ammissione al passivo di esaminare il decreto emesso dal Giudice delegato. Nel caso di mancato accoglimento delle domande proposte dai creditori, il curatore li informa del loro diritto di proporre opposizione, ai sensi dell'art. 98 L.F.