Il contesto costituzionale prevede la solidarietà politica, economica e sociale, l’uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, la funzione sociale della proprietà. Essa, ha, dunque, un ruolo di tipo promozionale.
La nostra Costituzione prevede che la proprietà sia riconosciuta e garantita dalla legge, ma ne riconosce anche la funzione sociale. Si è trattata, come sappiamo, di una novità. L’interesse del proprietario si deve contemperare con quello collettivo.
La tutela del privato è subordinata alla soddisfazione dell’interesse pubblico, il legislatore deve conformare il contenuto del diritto alle esigenze della collettività.
La proprietà privata può essere solo sottoposta a programmazione, limiti e controlli.
Il co. 3, relativo all’espropriazione, dice che “ La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”.
Neanche il legislatore può trasformare la proprietà privata in pubblica, questo per due motivi: la norma conformatrice dello jus aedificandi non guarda con sfavore al diritto di proprietà; la norma ablatoria è considerata eccezione al principio di garanzia.
L’art. 42 Cost, afferma nel co. 2 che la legge riconosce e garantisce la proprietà privata, determinandone i modi di acquisto, di godimento e i limiti, e al co. 3, che la proprietà privata “può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale”.
Cosa vuol dire? Che solamente in determinati casi e purché vi sia la corresponsione di un indennizzo, la proprietà privata può essere trasformata in pubblica, estinguendo il diritto reale privato.
Da una maggiore analisi emerge che la proprietà privata, diversa da quella pubblica, deve in primis essere riconosciuta a garantita dalla legge; in secondo luogo potrà ricevere conformazione- relativamente ai modi di acquisto e di godimento e ai limiti del diritto- “allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.
La differenza in esame viene meno con l’espropriazione, con la quale tutti i poteri del proprietario si estinguono e il bene passa in mano pubblica.