Espropriazione

Espropriazione mobiliare presso il debitore


L'ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e del precetto, potrà andare a ricercare le cose che devono essere pignorate nella casa del debitore e presso tutti gli altri luoghi che gli appartengono, nonché, attraverso le cautele, sulla persona del debitore. E’ previsto anche l’uso della forza.

Purché autorizzato dal tribunale o da altro giudice delegato, l’ufficiale giudiziario nell’espropriazione mobiliare presso il debitore, può, su richiesta del creditore, pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma di cui lui può disporre, come ad es. un autovettura in garage.

L'individuazione di ciò che è assoggettabile ad espropriazione mobiliare del debitore, incontra alcune limitazioni a tutela della dignità e del decoro del debitore e per la stessa sopravvivenza sua e del suo nucleo familiare.

L'art. 514 riguarda, oltre ai casi previsti da speciali disposizioni di legge, una serie di beni mobili che sono sottratti all'espropriazione in ragione della loro particolare destinazione, come le cose sacre o necessarie per l'esercizio di culto, armi che il debitore abbia l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; o perché ritenuti indispensabili alle esigenze basilari del debitore e della sua famiglia come gli arredi fondamentali dell'abitazione, quantità commestibili e combustibili necessarie per un mese.

Lo stesso regime riguarda i beni giuridicamente inalienabili. Ci sono dei beni che possono essere autonomamente pignorati soltanto in determinate circostanze ed entro certi limiti: es. gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, fino ad un massimo di un quinto del loro valore, quando il valore di presumibile realizzo degli altri beni rinvenuti dall'ufficiale giudiziario appaia insufficiente; oppure si tratti di frutti non ancora raccolti o separati dal suolo, nelle 6 settimane anteriori al tempo della loro maturazione.

Purché ci si mantenga entro questi limiti, la scelta è discrezionale, purché si imponga all’ufficiale giudiziario di preferire il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni altro bene che appare di sicura realizzazione, nonché le cose che ritiene più facile liquidare.

Entro questi limiti la scelta dei beni da pignorare è essenzialmente discrezionale, ancorché l'art. 517 imponga all'ufficiale giudiziario di preferire in ogni caso il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione, nonché le cose che ritiene di più facile e pronta liquidazione.

L'impignorabilità assoluta può essere motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615, non rilevabile d'ufficio. L'impignorabilità relativa può invece esser fatta valere con opposizione agli atti esecutivi.


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