Espropriazione

Espropriazione in generale: caratteri


I modelli di tale processo esecutivo sono tre: l'espropriazione mobiliare presso il debitore, che riguarda i beni mobili in genere, compresi quelli iscritti in pubblici registri e quelli immateriali; l'espropriazione mobiliare presso terzi, che solitamente investe un credito del debitore; l'espropriazione immobiliare. Ciascuno, in base al bene oggetto di espropriazione, gode di una propria disciplina.

Esistono delle norme che, però, possono essere applicate in via generale.

Il giudice competente per l'espropriazione forzata è in ogni caso, in base agli art. 9 e 26, il tribunale territorialmente individuato con riguardo al luogo in cui si trovano i beni mobili o immobili assoggettati all'esecuzione oppure, quando l'espropriazione investa dei crediti, al luogo di residenza del debitore.

Nell'ambito di tale ufficio, la nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale su presentazione del fascicolo d'ufficio a cura del cancelliere entro due giorni dalla sua formazione (art. 484).

Per il giudice dell'esecuzione vengono esplicitamente richiamati l'art. 174, che sancisce la tendenziale immutabilità della persona del giudice istruttore, e l'art. 175, che gli attribuisce i più ampi poteri di direzione del procedimento. L'art. 487 prevede che i suoi provvedimenti siano dati di regola con ordinanza, modificabile e revocabile finché non abbia avuto esecuzione. L’ordinanza è soggetta alle disposizioni degli artt. 176 ss, in quanto applicabili, nonché a quella dell'art. 186.

La particolarità, in questo caso, è che l’udienza verrà fissata con decreto solamente su richiesta delle parti o qualora il giudice lo ritenga necessario. La dottrina, ritiene, però, che l’udienza debba comunque essere sempre ed in ogni caso fissata, quando siano le parti a richiederlo.

Per agevolare le notificazioni e le comunicazioni dirette ai creditori, l'art. 489 prevede che si eseguano nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, oppure, in mancanza, presso la cancelleria del giudice stesso.

Nell'espropriazione è prevista la formazione di un fascicolo d'ufficio, che avviene subito dopo il deposito in cancelleria dell'atto di pignoramento o del relativo verbale, ad opera dell'ufficiale giudiziario che vi ha provveduto. In tale fascicolo vengono inseriti tutti gli atti compiuti dal giudice, dal cancelliere o dall'ufficiale giudiziario, nonché gli atti e i documenti depositati dalle parti e dagli altri eventuali interessati che durante il processo, saranno di volta in volta aggiornati.


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