Espropriazione

Espropriazione forzata mobiliare presso il debitore


L’espropriazione forzata è una procedura giudiziaria volta ad attuare concretamente ed in via coattiva un diritto accertato da una sentenza oppure da una scrittura privata autenticata oppure da un titolo di credito.

Le diverse tipologie di espropriazione

Diverse sono le forme dell’espropriazione forzata, a seconda dell’oggetto della procedura. In particolare, l’espropriazione può riguardare i beni mobili oppure i beni immobili o, infine, i crediti. Il nostro ordinamento giuridico prevede anche l’espropriazione dei beni indivisi che può essere esperita quando l’esecuzione ha ad oggetto la contitolarità di un diritto su un bene e, ancora, l’espropriazione contro il terzo proprietario che può essere esperita quando un terzo risponde, con i propri beni, di un debito altrui. Nel nostro articolo, esamineremo l’espropriazione forzata mobiliare ovvero la procedura avente ad oggetto beni mobili appartenenti al debitore

L’espropriazione forzata mobiliare: cos’è

L’espropriazione forzata mobiliare è quella procedura giudiziaria con cui il creditore richiede il pignoramento di beni mobili appartenenti al debitore. Attraverso la vendita dei beni mobili pignorati e la distribuzione della somma ricavata, il creditore ottiene il soddisfacimento dei propri interessi e delle proprie pretese.

Attraverso l’espropriazione forzata mobiliare, infatti, il creditore recupera in maniera coattiva dal debitore inadempiente la somma di un determinato suo credito.

Le fasi dell’espropriazione forzata mobiliare: la notifica del precetto

Per avviare la procedura dell’espropriazione forzata, il creditore provvede a notificare il precetto al debitore. Nel citato atto, il creditore intima al debitore il pagamento delle somme a lui dovute, entro dieci giorni. Al precetto deve essere allegato il titolo esecutivo da cui risulta l’esistenza del credito.

L’espropriazione forzata mobiliare: il pignoramento

Trascorso infruttuosamente il termine di dieci giorni, il creditore può richiedere il pignoramento dei beni mobili del debitore.

All’uopo, l’ufficiale giudiziario – munito di titolo esecutivo e di atto di precetto ritualmente notificati – inizia a ricercare i beni mobili pignorabili. In particolare, l’ufficiale giudiziario può ricercare detti beni presso l’abitazione del debitore oppure in altri luoghi ricollegabili al debitore stesso.

Mentre ricerca i beni mobili da pignorare, l’ufficiale giudiziario deve preferire quei beni di “facile e pronta liquidazione” ovvero quei beni che, presumibilmente, possono essere venduti in maniera più semplice e che consentiranno al creditore di soddisfare le proprie pretese. Sono allora da preferirsi – ai sensi dell’articolo 518 del codice di rito –i gioielli, i titoli di credito, il denaro contante oppure ogni altro bene mobile che appaia di sicura realizzazione. Dopo aver individuato i beni pignorabili, l’ufficiale giudiziario redige l’atto di pignoramento nel quale descrive le operazioni compiute, i beni pignorati e il loro valore.

Espropriazione forzata mobiliare: la formazione del fascicolo in Tribunale

L’ufficiale giudiziario consegna al creditore il verbale di pignoramento, il precetto e il titolo esecutivo che dovranno poi essere depositati nella cancelleria del Tribunale competente per l’esecuzione, entro 15 giorni.

Successivamente, il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione.

Espropriazione forzata mobiliare: l’intervento dei creditori

Nella prassi accade sovente che altri soggetti che vantano un diritto di credito nei confronti dello stesso debitore, scelgano di intervenire nella procedura esecutiva già avviata. Tali soggetti, in particolare, parteciperanno alla ripartizione della somma che verrà ricavata dalla vendita dei beni pignorati.

In particolare, l’intervento di altri creditori dovrà essere effettuato non oltre la prima udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o per l'assegnazione. L’intervento, inoltre, dovrà essere effettuato non oltre la data di presentazione del ricorso se il valore dei beni pignorati non supera i 20.000 euro. Quei creditori chirografari che dovessero intervenire successivamente ai citati termini ma comunque prima del provvedimento di distribuzione, concorreranno alla distribuzione della parte della somma ricavata che avanzi dopo che siano stati soddisfatti il creditore pignorante, quelli intervenuti e i creditori muniti di privilegi. Tutto ciò, ovviamente, a patto che i creditori chirografari non vantino, a loro volta, un diritto di prelazione.

Espropriazione forzata mobiliare: l’istanza di vendita

Trascorsi 10 giorni dal pignoramento, il creditore può presentare al Giudice un’autonoma istanza con cui potrà chiedere la distribuzione del denaro pignorato oppure la vendita dei beni mobili pignorati.

Dunque, il Giudice dell’esecuzione può disporre la vendita dei beni per il tramite dell’Istituto di vendite giudiziarie oppure al pubblico incanto. La somma ricavata dalla vendita dei beni mobili pignorati verrà ripartita tra i diversi creditori.


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