Legge Fallimentare

Espropriazione presso terzi: come funziona


Non sempre un creditore ha modo di recuperare quello a cui ha legalmente diritto dal debitore in forma diretta. Per questo motivo è stata istituita la procedura dell' espropriazione presso terzi. Trattasi di una forma di esecuzione forzata dei beni mobili del soggetto debitore che però sono di proprietà di terze persone. Questi beni mobili sono di conseguenza dei crediti che il soggetto debitore avanza nei confronti di queste terze persone. L'articolo numero 543 del Codice di Procedura Civile (il Regio Decreto numero 1443 del 1940) è la principale norma legislativa che regolamenta l'espropriazione presso terzi. Ma in questo articolo si accennerà anche ad altri articoli, oltre ad approfondire la procedura.

Cos'è l'espropriazione presso terzi

L’espropriazione presso terzi, attraverso il quale un creditore può espropriare un rapporto giuridico obbligatorio fra il debitore e una terza persona, ha per l'appunto come oggetto: - l’espropriazione dei crediti che il debitore vanta nei confronti dei suddetti terzi; - l’espropriazione dei beni mobili del debitore in possesso di un terzo e che non sono a diretta disposizione del debitore. Pertanto, questa procedura ha come protagonisti: - il creditore, ovvero la parte attiva nel senso sostanziale e processuale; - il debitore, ovvero la parte passiva nel senso sostanziale e processuale; - il terzo pignorato, parte solo nel senso processuale. Il creditore, tramite un'analisi patrimoniale, può individuare tutti i possibili beni del debitore pignorabili (fonte: Altalex).

Dopodiché, in base all'articolo numero 137 del Codice di Procedura Penale, si notifica un atto in cui si intima la terza persona a consegnare il debito che ha nei confronti del debitore direttamente al creditore. Quest'ultimo ha a disposizione trenta giorni di tempo per iscrivere a ruolo l' espropriazione presso terzi. A questo punto, l’avvocato del creditore redige delle copie conformi dei seguenti atti: - l'atto di pignoramento presso terzi che è stato notificato; - il titolo esecutivo e il precetto che sono stati anch'essi notificati; Oltre a ciò, lo stesso avvocato procede all’iscrizione a ruolo in forma telematica, previa compilazione della nota di iscrizione a ruolo e versamento del contributo unificato (fonte: Altalex).

Dopo la notifica

Il giudice (e pertanto il Tribunale) del luogo in cui si trovano fisicamente i beni mobili e in cui il debitore risiede o domicilia è la figura designata competente a procedere all’ espropriazione presso terzi. Bisogna instaurare tale procedura esclusivamente dinanzi a questo giudice, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio. Con questa formula si intende un evento che avviene quando un qualunque processo che sia stato già validamente instaurato non può andare avanti, perché le parti in causa non hanno incluso il compimento di un atto di impulso del giudizio. Tale impedimento alla prosecuzione del processo può essere sia di natura provvisoria che di natura definitiva (fonti: Altalex e Brocardi).

Tuttavia, l'obbligo di custodia imposto alla terza persona può essere soggetta a delle limitazioni, qualora l'espropriazione presso terzi abbia a oggetto delle somme accreditate su un conto corrente postale o bancario intestato al debitore, e quest'ultimo le percepisca a titolo di: - indennità o pensione di qualunque tipologia; - stipendio o salario da lavoro dipendente o in proprio; - indennità che sono specificatamente relative a un rapporto di impiego o di lavoro, incluse quelle dovuto a seguito di un licenziamento; - assegni di quiescenza. Con questa specifica espressione si intende il trattamento che i dipendenti pubblici ricevono dopo che avviene la cessazione del loro rapporto di lavoro presso lo Stato (fonti: Altalex e Mondonews24).

Cosa succede dopo

L’udienza per la dichiarazione di terzo si tiene alla data indicata in citazione. O in un'altra data, nel caso la cancelleria differisca l'udienza. Durante questa fase, si possono verificare tre scenari. Nel primo scenario, la terza persona non ha dichiarato di quali beni o crediti è “debitrice del soggetto debitore” o proprietaria, quando o dove eseguire il pagamento o la consegna degli stessi, e se in precedenza sono stati effettuati dei sequestri o delle cessioni. Il secondo scenario avviene quando la terza persona ha reso la suddetta dichiarazione, che però gli viene contestata. Nel terzo scenario, la terza persona ha reso la dichiarazione che invece non subisce alcuna contestazione (fonte: Altalex).

Adesso si prende in esame il primo scenario, quando la terza persona non ha reso la dichiarazione. Il creditore ne dà atto all'udienza e il giudice fissa una nuova udienza tramite un'ordinanza. Durante tale udienza, la terza persona deve comparire di persona per rendere la dichiarazione e gli eventuali chiarimenti. L’avvocato del creditore deve notificare alla terza persona l’ordinanza di fissazione della nuova udienza, almeno una decina di giorni prima della data fissata. Se la terza persona non compare neanche a questa udienza, o se compare e non rende la dichiarazione, avviene una “finzione giuridica”. Significa che i beni o i crediti appartenenti al debitore si considerano non contestati, nei termini e nell’ammontare indicati dal creditore nell’atto di espropriazione presso terzi (fonte: Altalex).

Cosa accade nel terzo scenario

La terza persona ha invece reso la dichiarazione al creditore, ovvero si dichiara come il proprietario dei beni mobili o dei crediti che appartengono al soggetto debitore, e non sussistono contestazioni di alcuna natura. Il giudice allora fissa una nuova udienza per l'assegnazione dei crediti o dei beni mobili o la vendita di questi ultimi. Tale procedimento di assegnazione o vendita avviene secondo le norme generali stabilite riguardo all’espropriazione mobiliare presso il debitore. L’ordinanza di assegnazione costituisce in questo modo un nuovo titolo esecutivo in favore del creditore. E questi può spenderlo direttamente nei confronti del terzo. Quindi avvia nei suoi confronti una nuova procedura che, se non avviene in forma volontaria, diventa esecutiva (fonte: Altalex).

Espropriazione presso terzi: le norme

Il Codice di Procedura Civile (il Regio Decreto 1443 del 1940) regolamenta l'espropriazione presso terzi. Bisogna considerare in particolare l'articolo 137 (Sottoscrizione del verbale). Ma anche gli articoli dal 474 (Titolo esecutivo) al 512 (Risoluzione delle controversie), che contengono i principi generali in materia, e gli articoli dal 543 (Forma del pignoramento) al 554 (Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato), che trattano nello specifico del pignoramento presso terzi. L'articolo 543, però, ha subito delle modifiche nel tempo. Per esempio, il comma sulla dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente, modificato col D. Lgs. 166 del 13 luglio 2017, è entrato in vigore il 31 ottobre 2021.


News correlate


Novità introdotte nella composizione negoziata
Notizie > Legge Fallimentare


Codice delle crisi di impresa e la digitalizzazione
Notizie > Legge Fallimentare

Cessione crediti bloccati, PMI a rischio fallimento
Notizie > Legge Fallimentare