Pignoramenti

Esecuzione immobiliare: pignoramento a soggetto inesistente


Lo scorso Marzo, con l’ordinanza n.73, il Tribunale di Reggio Emilia, in materia diEsecuzioniImmobiliari, ha adottato una sentenza importante relativa ad unTrusted unPignoramento. Stando a quanto deciso dal Tribunale, ilgiudice dell’esecuzione immobiliarepuò rilevare d’ufficio l’invalidità delpignoramento, se lo stesso si rivolge ad unsoggetto giuridico inesistente.

Il caso esaminato ha ad oggetto proprio unpignoramentoeseguito nei confronti di unsoggettoinesistente. In tal modo il rapporto processuale non può instaurarsi, neanche nell’esecuzione forzata, ma deve intercorrere per forza di cose tra soggetti e non può solo riferirsi ai cespiti aggrediti. Cos’è dunque accaduto?

Ilgiudice dell’esecuzioneha ritenuto che fosse suo compito verificare che l’atto dipignoramentonon fosse affetto da vizi tali da annullarlo o renderlo inidoneo all’utilizzo.

Il Tribunale, nel prendere la sua decisione, ha richiamato una sentenza della Corte di Cassazione nella quale si stabilisce che, se la possibilità di assumere la veste di parte per il destinatario della chiamata in giudizio fa difetto, quest’ultimo, a causa della mancanza strutturale di uno dei soggetti del rapporto processuale, è inidoneo a realizzare il proprio scopo. L’atto che lo aziona deve essere, allora, dichiarato inammissibile.

Il principio era stato elaborato per il processo di cognizione, ma viene qui ripreso, nel caso diespropriazione forzata, visto che comunque si tratta di un processo dove le parti sono necessarie e non eventuali. Cerchiamo di capire meglio la vicenda: l’atto dipignoramentoera stato notificato ad untrust, in persona del trustee. Ilgiudice dell’esecuzionee gli altri soggetti avevano così considerato iltrustcome se fosse un soggetto giuridico che svolgeva l’attività attraverso una persona fisica, il trustee.

L’errore è grave, perché in tal caso, iltrustè stato trattato come un ente autonomo avente una propria soggettività giuridica. Iltrustè invece un rapporto tra soggetti. Da ciò ne discende che gli elementi essenziali delpignoramentonon possono essere rivolti al trust in quanto manca il destinatario della notificazione, dell’ingiunzione, dell’avviso e dell’avvertimento.

Ecco dunque perché si è reso ineseguibile il processo esecutivo cancellando ilpignoramentotrascritto.

Una dimostrazione di come, purtroppo, alle volte, anche la giustizia può prendere dei granchi!