Pignoramenti

Equitalia: cosa succede dopo la terza asta


C'è una norma poco conosciuta che si usa nei casi di riscossione esattoriale per il recupero di tributi e che sembra essere molto pericolosa percoloro che subiscono il pignoramento da parte di Equiralia. La disposizione permette allo Stato di appropriarsi di immobili appartanenti agli evasori fiscali una volta che l'asta sia andata deserta, e dunque, non si riesca più a venderli.

La prima parte dell'asta

Sappiamo bene che oggi Equitalia incontra dei precisi limiti nel pignoramento della prima casa dove risiede il contribuente.
Laddove, però, non siamo di fronte a questi casi e ci sia un pignoramento immobiliare, e il creditore sia lo Stato, Equitalia vende l'immobile pignorato. E può farlo con la procedura di pubblico incanto, senza che ci sia l'autorizzazione del giudice. L'incanto viene tenuto e verbalizzato dall’ufficiale della riscossione, come una sorta di procedimento interno. Il procedimento è, quindi, molto diverso da ciò che accade innanzi al Tribunale e al giudice dell'esecuzione.
La prima particolarità, è allora, che in caso di pignoramenti Equitalia non vi è alcun intervento di un giudice terzo e imparziale, il quale non si occupa dell’incanto nell’aula delle pubbliche udienze.
Il secondo aspetto sul quale bisogna riflettere è che, nell'esecuzione esattoriale è stato non vengono nominati consulenti tecnici del giudice per andare a calcolare il valore dell'immobile, ovvero il perito estimatore, ragion per cui, il suo valore corrisponderà a quello automatico determinato dai dati catastali. L'obbligo di perizia è rimasto solo per quelli che sono i terreni edificabili.

La previsione del primo e del secondo incanto

Ebbene, la procedura è la seguente: l'agente della riscossione va ad effettuare il primo incanto entro 200 giorni dal pignoramento e gli incanti successivi rispettando un intervallo minimo di 20 giorni.
Quando con il primo incanto non si vende il bene pignorato, in quanto le offerte valide sono del tutto assenti, si va avanti con il secondo incanto nel giorno che riguarda l'avviso di vendita e con un prezzo base minore di 1/3 rispetto a quello che lo precede.
Tra un incanto e quello successivo dovranno passare almeno 20 giorni. Se si dovrà procedere ad un terzo incanto, il prezzo d'asta sarà ulteriormente ribassato di 1/3 rispetto al precedente-

La condizione del debitore

Laddove la vendita non riesca neanche al terzo incanto, Equitalia, se procede attraverso le entrate tributarie dello Stato, nei 10 giorni successivi, può presentare richiesta al giudice dell'esecuzione per l'assegnazione diretta dell'immobile allo Stato per il prezzo d'asta relativo al terzo incanto. Praticamente, attraverso una tale richiesta che Equitalia può scegliere di presentare o meno, la casa del debitore diventa in automatico di proprietà dello Stato. In questo modo il debitore dovrà prepararsi e andare via al più presto.
Se, invece, il valore raggiunto nel terzo incanto supera il debito maturato dal contribuente, a questo sarà dovuto il pagamento della differenza.

L'assegnazione avviene a valore inferiore

I valori di vendita degli immobili non corrisponde mai al valore effettivo di mercato dell'immobile. Infatti il Governo sta intervenendo, proprio per questo, a riformare il Catasto.
Ciò vuol dire che il prezzo di base d'asta è già ridotto rispetto a quello del bene. Se poivengono sommati i ribassi di 1/3, lo Stato acquista l'immobile ad un prezzo irrisorio.
A questo punto, il giudice dell’esecuzione non può che prenderne atto e dispone l’assegnazione della casa allo Stato, fissando un termine per il versamento del prezzo, non inferiore a sei mesi.
Se il prezzo di assegnazione non viene, poi, versato entro il termine previsto, il procedimento esecutivo si estingue, a meno che Equitalia, entro 30 giorni dallo scadere del termine, non dichiari di voler procedere ad un quarto incanto del prezzo base inferioredi 1/3 rispetto all'ultimo incanto. Se però, anche in questo incanto, non sono formulate delle offerte, il processo esecutivo viene estinto in modo definitivo. Quindi, a meno che Equitalia non chieda l'assegnazione della casa pignorata in favore dello Stato, al termine del terzo incanto si potrà procedere ad un quarto incanto, ma se neanche in questo caso si presentano offerenti, il pignoramento verrà chiuso e il debitore sarà liberato.

Nel caso in cui, invece, Equitalia agisca per i crediti non statali

La possibilità per Equitalia di ottenere l’assegnazione della casa non si prevede nel caso in cui si vada avanti per somme che non sono entrate tributarie dello Stato. In questa ipotesi Equitalia deve dichiarare, entro 60 giorni dal terzo incanto, di voler arrivare ad un quarto incanto, per un prezzo base più basso di 1/3 rispetto all'incanto subito antecedente. Se anche questa ipotesi produce un esito negativo, il processo viene estinto. Lo sarà anche in caso di mancata dichiarazione.


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