Maggior tempo per dare la possibilità al contribuente di contestare le azioni di pignoramento degli agenti di riscossione: è questo il dato più significativo emerso dalla direttiva 12/2010 emanata nei giorni scorsi da Equitalia, l’agenzia pubblica incaricata della riscossione dei tributi, ed inviata a tutti i direttori delle società partecipate.
Sale infatti da 15 a 60 giorni il termine per potersi opporre al provvedimento ed impugnare il pignoramento presso terzi. La norma di riferimento, espressamente richiamata nel testo della direttiva di cui sopra, è l’art.72 bis del d.P.R. 602/1973 che prevedeva la possibilità di presentare a terzi, il datore di lavoro in primis, l’ordine di versare all’agente le somme che invece avrebbe dovuto corrispondere al debitore, nell’esempio di cui sopra quindi il dipendente lavorativo.
Mentre prima quest’ultimo aveva solo 15 giorni per valutare le proprie ragioni ed opporsi eventualmente a questo ordine, ora invece dispone di due mesi di tempo. Ovviamente l’agevolazione riguarda solo i casi in cui la procedura per debiti tributari iscritti al ruolo viene considerata ingiusta o errata dal contribuente.
La direttiva si colloca in un quadro di interventi più ampio che modifica in diversi punti la procedura esecutiva: di recente nella stessa ottica di agevolazione è stata emanata anche un’altra direttiva, nota con il nome di “anti-burocrazia”, che snelliva l’iter per il contribuente che riceveva una cartella esattoriale relativa a tributi già pagati. Grazie al cambiamento introdotto dalla direttiva “anti-burocrazia” il contribuente infatti non dovrà più presentarsi nei diversi uffici pubblici per far valere le proprie ragioni ma sarà sufficiente per lui presentare un’autodichiarazione in forma scritta: sarà poi compito degli agenti di riscossione effettuare le opportune verifiche sulla base di quanto dichiarato dal contribuente.