Legge Fallimentare

Effetti personali ed incapacità del fallito, nel fallimento


Effetti del fallimento per il fallito parte 2

Circa gli effetti patrimoniali, sappiamo che ai sensi dell’art. 44 della l.f. tutti gli atti compiuti dal fallito dopo la sentenza che dichiara il fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Può accadere che il fallito abbia fatto o ricevuto dei pagamenti successivi alla dichiarazione di fallimento. Anche loro saranno inefficaci in virtù del medesimo articolo, ciò però comporta che chi ha pagato al fallito dovrà rinnovare il pagamento nei confronti del curatore, mentre chi ha pagato al fallito dovrà rinnovare il pagamento nei confronti del curatore; in caso, infine, di pagamento ricevuto post dichiarazione di fallimento, questo dovrà essere restituito al curatore.

Effetti personali ed incapacità

Sulla corrispondenza: nel caso in cui il fallito sia una persona fisica, egli deve consegnare al curatore la propria corrispondenza, di qualsiasi genere, e quindi è inclusa anche quella elettronica che riguarda i rapporti relativi al fallimento. In caso di mancato rispetto di questo obbligo non vi sono conseguenze penali, ma il fallito non potrà essere ammesso al beneficio che prende il nome di esdebitazione.

Se, invece, ad essere fallito è un ente (si pensi ad una società) la corrispondenza totale diratta all’ente e non solo quella relativa al fallimento, ai sensi dell’art. 48 della l.f. deve essere consegnata al curatore.

 

(Segue)

Parte 1


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