C’è poi la possibilità di risoluzione o annullamento di quest’ultimo e la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore. Gli effetti particolari interessano l'azione revocatoria e i crediti che sorgono naturalmente durante il concordato.
In caso di atti compiuti in esecuzione del concordato preventivo rispetto alla revocatoria fallimentare: non sono soggetti a revocatoria del curatore, in caso di fallimento del debitore, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo. In caso di crediti che sono sorti regolarmente nella procedura di concordato: sono considerati prededucibili.
Le modifiche del 2012 hanno introdotto una novità interessante relativa agli effetti del concordato preventivo, in caso di contratti in corso di esecuzione. Nella domanda di concordato il debitore può chiedere che il Tribunale o il giudice delegato, a seguito del decreto di ammissione, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione al momento in cui viene presentato il ricorso. Lo scioglimento non riguarderà però, la clausola compromissoria, se contenuta.
Il debitore può anche chiedere un’autorizzazione alla sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Se la richiesta di scioglimento viene accolta, il contraente sarà indennizzato con una somma pari al risarcimento del danno in caso di inadempimento. Il credito è soddisfatto come anteriore al concordato.