Liquidazione Coatta Amministrativa

Effetti di liquidazione coatta amministrativa nell'impresa


Effetti di liquidazione coatta amministrativa nell'impresa

Gli effetti della liquidazione coatta amministrativa dell’impresa

Quando si parla degli effetti della liquidazione coatta amministrativa bisogna fare una differenza a seconda che sia stato accertato, o meno, lo stato di insolvenza dal tribunale. Oltre agli effetti generali della liquidazione coatta amministrativa e quelli provocati dalla dichiarazione dello stato d’insolvenza, bisogna ulteriormente distinguere tra imprese, enti e società.

Quando è l'impresa ad essere posta in liquidazione coatta si hanno effetti simili a quelli del fallimento. Gli artt. 200  e 201 l.f., infatti, richiamano espressamente il fallimento. Gli effetti sono: spossessamento del debitore; per le controversie in corso relativa a diritti patrimoniali sta in giudizio il commissario liquidatore; l’inefficacia degli atti compiuti dal debitore il provvedimento di liquidazione coatta; l’inefficacia delle formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, compiute dopo la data del provvedimento di liquidazione; individuazione dei beni non compresi nella liquidazione; possibilità di fornire gli alimenti al debitore quando gli vengono a mancare i mezzi di sussistenza; divieto di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori; si apre il concorso dei creditori secondo le regole previste per il fallimento; medesimi effetti del fallimento relativamente ai rapporti giuridici pendenti; esercizio dell'azione revocatoria ordinaria da parte del commissario liquidatore; se la liquidazione riguarda una società cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione.