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Effetti del fallimento sui pignoramenti a carico dell’impresa


Quando fallisce un'impresa, grande o piccola che sia, si chiude una storia, un mondo finisce. Una realtà produttiva smette di esistere con tutte le sue attività quotidiane collegate a tutto ciò che la circonda. Si tratta qualcosa di ovviamente molto triste ma che produce effetti anche in campo legale e non solo. Per questo motivo cercheremo ora di fare un po' di chiarezza intorno a un argomento apparentemente semplice come questo, ma in realtà, decisamente complesso. Cosa succede infatti quando fallisce un'impresa. Quali sono i reali e i principali effetti del fallire sui pignoramenti a carico dell'impresa stessa. Continuate a leggere qui di seguito per saperne di più in merito al fallimento impresa

Atti successivi all'ottenimento di un titolo esecutivo giudiziario

Una delle prime cose che possono venire in mente quando si parla, per l'appunto, di fallimenti e il pignoramento ma in realtà, in seguito a un fallimento ci sono diversi elementi, conosciuti come atti successivi all’ottenimento di un titolo esecutivo giudiziario. Questi possono essere, nei confronti del debitore, emessi come sentenza o decreto ingiuntivo. Cominciamo dal principio cioè dalla dichiarazione di fallimento. Quando anche tutte le azioni esecutive precedenti si sono rivelate totalmente, o anche solo parzialmente non fruttuose, l’impresa stessa viene esposta al rischio di fallimento. Il fallimento può essere dichiarato solo dal Tribunale, in genere viene proclamato in seguito ad una istanza presentata da uno o da più creditori interessati.

Un altro dei principali effetti riguardanti questo particolare procedimento interessa proprio la situazione patrimoniale dell'impresa ed è conosciuta semplicemente come “cristallizzazione”. Questo particolare effetto riguarda l’impossibilità dell’impresa di mettere in essere attività varie come ad esempio le operazioni contrattuali precedentemente stipulare, i pagamenti dovuti e le riscossioni. Infatti, dall'attimo stesso in cui è stato dichiarato il fallimento l’amministrazione di quello che è il patrimonio dell’impresa viene totalmente trasferita a un altro soggetto giuridico, cioè il curatore fallimentare designato dal Tribunale. Questa figura deve svolgere le sue funzioni per poter effettivamente garantire quella che è la “par condicio creditorum”, cioè il principio dove tutti i creditori partecipano, secondo il grado di privilegio, nella ripartizione del ricavato delle liquidazioni del patrimonio.

La par condicio creditorium

L'importante principio, precedentemente menzionato, della "par condicio creditorium" sta alla base di quelle che sono le norme legislative in ambito fallimentare disciplinanti le conseguenze di questa dichiarazione, come previsto dagli articoli 44 e 51 del Regio Decreto numero 267 risalente al 1942. In particolar modo, nel primo articolo, cioè il numero 44 si trova il principio d'inefficacia dei pagamenti. Infatti viene qui stabilito che ogni atto compiuti dal soggetto fallito, compreso ogni possibile pagamento da lui eseguito in seguito alla dichiarazione ufficiale di fallimento, risulta essere inefficace rispetto ai creditori. Così, sempre allo stesso modo risultano essere altrettanto inefficaci i pagamenti che sono stati ricevuti da quello che è il soggetto fallito in seguito la sentenza dichiarativa che, di fatto, vengono acquisiti dalla procedura fallimentare.

Anche il seguente articolo interessato, cioè quello che risponde al numero 51 del Regio Decreto, si basa sullo stesso fondamento giuridico. Qui, al suo interno, viene di fatto previsto che, a cominciare dal giorno in cui il soggetto viene dichiarato fallita, nessuna azione esecutiva o cautelare, come per l'appunto i pignoramenti e i sequestri, anche quelli che riguardano eventuali crediti che possono essere maturati durante l'azione del fallimento, può aver iniziata o essere continuata su tutti quei beni che sono inclusi nel processo di fallimento in corso. Ad ogni modo può sempre verificarsi che, in seguito alla stessa dichiarazione di fallimento dell’impresa, siano già in corso eventuali pignoramenti che hanno avuto precedente.

Ipotesi di pignoramento predente

Vogliamo qui finire, in maniera breve, quello che è il discorso iniziato nel paragrafo precedente. Possiamo quindi dire che se per quanto riguarda l' ipotesi di pignoramento precedente, questa presentata la regola che condiziona il tutto è semplicemente quella che si basa proprio sull’interruzione delle procedure esecutive di conseguenza toccherà solo alla figura del curatore fallimentare, precedentemente nominato, acquisire le somme che sono oggetto di pignoramento. Sempre restando in caso particolare caso, il creditore che aveva già cominciato la procedura esecutiva, a questo punto, può fare richiesta e insinuarsi all'interno dell'esistente passivo fallimentare per far valere a tutti gli effetti quello che è il proprio credito nei confronti del soggetto che è stato dichiarato fallito.

Cosa succede però se durante il corso di un pignoramento non viene dato atto dell'intervenuta sentenza di fallimento da parte del soggetto debitore e, restando sempre in questo particolare ambito, il giudice incaricato dell’esecuzione assegna le somme che sono state pignorate al creditore? Non è impossibile che possa verificarsi una situazione del genere visto che il debitore, in altre parole l’impresa che è fallita, non è affatto tenuta a costituirsi e a comparire in quella che è la procedura di pignoramento. Infatti il creditore che sta procedendo con la sua azione potrebbe non essere avveduto dell'istanza fallimentare interessante il soggetto debitore se questo interviene durante la procedura di pignoramento quando il ricorso è stato presentato da altri creditori.

Assegnazione delle somme pignorate

Abbiamo così quella che è l'assegnazione delle somme pignorate. In questo particolare caso, visto che l'onere riguardante l'accertamento dello stato dell'impresa che ha contratto il debito non è di competenza del giudice incaricato della procedura di pignoramento, si potrebbe dunque arrivare all'ultima fase, quella finale, conosciuta come espropriazione che prevede l’assegnazione di tutte quelle somme o di tutti quei beni appartenenti precedentemente al soggetto debitore in favore al soggetto creditore. Di questa particolare ipotesi si è occupata la Corte di Cassazione. In particolar modo con l’ordinanza numero 10867 dell'anno 2020, che era relativa a un caso analogo a quello che vi abbiamo precedentemente menzionato. Qui il giudice aveva assegnato al soggetto creditore una somma detta disponibile dal terzo pignorato, in un pignoramento previsto presso terzi.

Fallimento del debitore assoggettato a espropriazione presso terzi

Dunque nel caso in cui il fallimento del debitore sia già stato assoggettato a espropriazione presso terzi, il pagamento che viene eseguito da quello che è il terzo soggetto pignorato nei confronti del creditore che sia riuscito a ottenere l'assegnazione delle somme pignorate, risulta di fatto inefficace. Questo per via dei sensi dell'articolo 44. Se il soggetto che è intervenuto in maniera successiva alla dichiarazione di fallimento, non assume rilievo, l'anteriorità dell'assegnazione, disposta "salvo esazione", non determina in alcun modo l'estinzione del debito da parte del soggetto insolvente. Dato che successivo a quella che è la declaratoria fallimentare viene quindi costretto a scontare quella che è la sua inefficacia della sanzione.


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