Legge Fallimentare

Effetti a seguito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti


Quando l’accordo di ristrutturazione dei debiti viene pubblicato, si producono sostanzialmente due effetti:

Il primo effetto fa sì che i creditori dalla data di pubblicazione e quelli anteriori a tale data, non possono dar inizio o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione, salvo diversi accordi. C’è poi la sospensione della prescrizione e l’impedimento delle decadenze in modo simile a quanto accade in seguito alla presentazione del ricorso per il concordato preventivo.

Il secondo effetto, invece, fa sì che entro 30 giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione innanzi al tribunale. Il tribunale, una volta che ha deciso in merito alle opposizioni, dà via all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Contro il decreto del tribunale si può proporre reclamo innanzi alla corte d'appello entro 15 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese.

Se si vuole ottenere la sospensione delle azioni giudiziarie, sarà necessario presentare una domanda di omologazione dell'accordo già raggiunto con i creditori. Quando può essere richiesto il divieto di azioni esecutive o cautelari? L’imprenditore può richiederli anche nel corso delle trattative, quando in tali trattative vi sia una percentuale di creditori pari al 60% dei crediti.


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