<p'> Accertamento del passivo parte 3
<p'> Ai sensi degli artt. 92 e 93 l.f. si prevede che: <p'> Il curatore, una volta esaminate le scritture dell'imprenditore fallito ed altre fonti di informazione, comunica ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, ovvero a mezzo telefax o posta elettronica. <p'> Una volta ricevuta la notizia o avvenuta la conoscenza, può essere presentata con ricorso la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili. La domanda va depositata presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. <p'> Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione. Deve essere possibile fornire la prova della ricezione. <p'> L’art. 95 l.f. poi, prevede che il curatore esamini le domande di ammissione al passivo fallimentare e predisponga elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.