Privilegio
Parliamo oggi dell’ammissione al passivo dei crediti privilegiati.
Come noto, i crediti assistiti da privilegio hanno diritto di essere soddisfatti con precedenza rispetto ai creditori chirografari, il cui credito può essere soddisfatto solo e nella misura in cui vi sia un residuo dell'attivo fallimentare, dopo il soddisfacimento dei creditori privilegiati.
Innanzitutto, secondo quanto stabilito dall’art. 2751-bis n. 2) c.c. hanno diritto di privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione.
Ciò detto, capita molto di frequente che negli studi associati la domanda di ammissione al passivo per crediti vantati dal singolo professionista non venga presentata da quest’ultimo, bensì dallo studio professionale.
Vediamo, nello specifico, se e secondo quale modalità i professionisti facenti parte di uno studio associato possono godere del privilegio dei crediti vantati nei confronti del fallimento.
Presunzione di esclusione
Ci si è chiesto se il credito vantato da uno studio associato possa essere ricompreso nel privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. o meno, a seconda che venga considerato come rapporto professionale tra lo studio e il cliente o rapporto con il singolo professionista materiale esecutore della prestazione.
La Cassazione, secondo ormai consolidato orientamento, è ferma nel ritenere che la proposizione della domanda di ammissione al passivo da parte dello studio professionale associato pone una semplice presunzione di esclusione della personalità del rapporto.
Recentemente, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento statuendo con sentenza del 04.07.2017 n. 16446 che : “La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n.2 c.c., salvo però che l’istante dimostri che il credito si riferisca a una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione."
Orbene, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare presentata da uno studio associato fa solo sorgere la presunzione che non spetti il privilegio al credito vantato dal singolo professinista.
L’istante, quindi, dovrà provare e dimostrare che il credito si riferisce a prestazioni svolte personalmente e sia di sua spettanza anche se richiesto dall’associazione.
In poche parole, il professionista per ottenere il privilegio dovrà fornire la prova della personalità dell’incarico.