Procedure Concorsuali

Domanda di ammissione al passivo depositata da uno studio associato: il credito può essere considerato privilegiato?


Privilegio 

Parliamo oggi dell’ammissione al passivo dei crediti privilegiati.
Come noto, i crediti assistiti da privilegio hanno diritto di essere soddisfatti conprecedenzarispetto ai creditori chirografari, il cui credito può essere soddisfatto solo e nella misura in cui vi sia un residuo dell'attivo fallimentare, dopo il soddisfacimento dei creditori privilegiati. 
Innanzitutto, secondo quanto stabilito dall’art. 2751-bis n. 2) c.c. hanno diritto di privilegio generale sui mobili i crediti riguardantile retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore di opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione. 
Ciò detto, capita molto di frequente che negli studi associati la domanda di ammissione al passivo per crediti vantati dal singolo professionista non venga presentata da quest’ultimo, bensì dallo studio professionale. 
Vediamo, nello specifico, se e secondo quale modalità i professionisti facenti parte di uno studio associato possono godere del privilegio dei crediti vantati nei confronti del fallimento. 
 

Presunzione di esclusione 

Ci si è chiesto se il credito vantato da unostudio associatopossa esserericompreso nel privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.o meno, a seconda che venga considerato comerapporto professionale tra lo studio e il clienteorapporto con il singolo professionistamateriale esecutore della prestazione. 
La Cassazione, secondo ormaiconsolidato orientamento, è ferma nel ritenere che la proposizione della domanda di ammissione al passivo da parte dello studio professionale associato pone una semplicepresunzione di esclusione della personalità del rapporto.
Recentemente, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha confermato questo orientamento statuendo consentenza del 04.07.2017 n. 16446che : “La domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l’esclusione della personalità del rapporto d’opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751-bis, n.2 c.c.,salvo peròche l’istante dimostri che il credito si riferisca a una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e siadi pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall’associazione."
Orbene, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare presentata da uno studio associato fa solo sorgere la presunzione che non spetti il privilegio al credito vantato dal singolo professinista. 
L’istante, quindi, dovrà provare e dimostrare che il credito si riferisce aprestazioni svolte personalmente e sia disua spettanza anche se richiesto dall’associazione
In poche parole, il professionista per ottenere il privilegio dovrà fornire la prova dellapersonalità dell’incarico.
 
 

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