Fallimento

Divieto di azioni individuali nel fallimento


Gli effetti del fallimento per i creditori parte 7

 

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

La disciplina di cui abbiamo parlato nel precedente articolo è abbastanza vasta. Essa si applica anche:

  • In caso di azioni di banche che hanno concesso finanziamenti fondiari agrari o per la realizzazione di opere pubbliche, che però siano garantite da ipoteca su immobili e ai finanziamenti agrari e pescherecci

  • I beni che il curatore, ai sensi dell’art. 104 ter della l.f. comma 7, decide, ricevuto il parere favorevole del comitato dei creditori, di non acquisire all’attivo. Ricordiamo che i creditori, dopo aver ricevuto la comunicazione del curatore relativa a questi beni, possono iniziare le loro azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità dell’imprenditore-debitore.

 

Prima del d.lgs. n. 46\1999, l’ipotesi relativa all’azione esecutiva fiscale, era esclusa. Dal ’99 in poi il divieto è venuto meno.

Stando poi a quanto ribadito dall’art. 51 della l.f. il divieto di azioni esecutive e cautelari si estende ai crediti maturati sia prima del fallimento, che durante il fallimento. Cosa può accadere, però? Se il curatore non adempie alle obbligazioni che sorgono all’interno del fallimento, ecco che i creditori potranno, quindi, agire in via esecutiva o cautelare.

 

(Segue)

Parte 6


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