I diritti sindacali dei lavoratori della ditta fallita devono essere rispettati. Cassazione civile sez. lavoro, sentenza 11.11.2011 n° 23665. La decisione della Corte.
Abbiamo, quindi, visto come la Curatela Fallimentare sia decaduta dal potere di proporre l'eccezione di decadenza ex art. 6 l. n. 604/66. I giudici della Suprema Corte hanno, poi,
specificato che, a norma dell'art. 2969 c.c. "La decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, salvo che, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, il giudice debba rilevare le cause d'improponibilità dell'azione".
In effetti, i diritti indisponibili, in merito ai quali l’art. 2969 c.c. richiede l'intervento d'ufficio del giudice per rilevare l'avvenuta improponibilità dell'azione per decadenza, sono quelli inderogabili in modo assoluto, ovvero i diritti della personalità, i diritti di famiglia, relativamente ai quali l'interesse all'immodificabilità delle situazioni relative è di interesse principale per l'ordinamento giuridico.
Dunque, l'eccezione sollevata non riguarda i diritti parzialmente inderogabili che siano tali in un dato momento del loro sorgere o per un certo periodo della loro esistenza, ma non oltre tali momenti, per cui il mancato esercizio della facoltà d'impugnazione relativa potrà essere rilevato su iniziativa della parte interessata. In tale situazione, la decadenza dell'impugnazione del licenziamento del lavoratore ex art. 6 legge n. 604/66 deve essere riconnessa all'interesse dello Stato alla stabilizzazione dei rapporti pendenti entro un certo tempo e non all'ulteriore, speciale, interesse all’immodificabilità della situazione giuridica protetta dalla decadenza.