Legge Fallimentare

Diritti dei soggetti ammessi tardivamente al fallimento


Una riflessione sui diritti dei soggetti ammessi tardivamente

Abbiamo due categorie di persone: i titolari di crediti aventi natura pecuniaria (chirografari e privilegiati), e i titolari di diritti su beni mobili o immobili inclusi nel fallimento. Nel caso dei primi, bisogna vedere se ci siano state o meno ripartizioni. Se ci sono già state, allora i creditori tardivi potranno partecipare alle ripartizioni successive alla loro ammissione al passivo, ma se riescono a provare la loro mancanza di colpa, hanno diritto anche a tutte le precedenti; è quindi ammessa la restituzione da parte dei creditori già ammessi, delle somme che spettavano a questi ultimi. La medesima regola vale per i creditori privilegiati, a prescindere della prova di una mancata colpa nella presentazione della domanda.

Per i titolari di diritti su beni mobili o immobili acquisiti al fallimento, ci sono maggiori problemi, perché questi devono recuperare il bene nella sua interezza, e non in percentuale, che è cosa ben diversa. La vendita del bene da parte del curatore li danneggerebbe, di conseguenza l'art. 101 l.f. gli dà la possibilità di chiedere la  sospensione delle attività di liquidazione del bene fino a quando il diritto sarà accertato ma solo se provano che il ritardo è dipeso da causa a loro non imputabile.
In ogni caso ad ogni udienza di verifica della domande tardive dovrebbe scaturire un nuovo stato passivo che va ad integrare quello già esistente; contro tale nuovo stato passivo saranno poi possibile le impugnazioni previste dagli articoli 98 e 99 l.f.

 

Parte 2