Legge Fallimentare

Dichiarazioni tardive dei crediti nel fallimento


<p'> Dichiarazioni tardive dei crediti

Sappiamo che i creditori possono presentare le domande d'ammissione al passivo nei termini stabiliti nella sentenza di fallimento. Potrebbe anche accadere che alcuni creditori non siano a conoscenza della procedura fallimentare in tempo utile, oppure essi si son ritrovati con una dichiarazione di inammissibilità circa le loro domande. Tuttavia c’è comunque una soluzione, la possibilità di essere ammessi al passivo ai sensi dell’art. 101 l.f.

Andiamo a vedere alcuni punti della procedura.

Domande tardive di ammissione al passivo

Sono quelle che si riferiscono a crediti oppure alla restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili; la domanda deve essere proposta con ricorso nelle stesse forme delle domande di ammissione tempestive.

Le domande di ammissione allo stato passivo e la procedura

Domanda di ammissione tempestiva

Una domanda è considerata tardiva quando essa viene presentata al di là dei termini previsti per le domande tempestive;  la domanda di ammissione al passivo è tempestiva quando è presentata entro 30 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo; è quindi tardiva la domanda che viene presentata dopo quel termine.

Termine massimo per la presentazione delle domande tardive

Va ricordato che la domanda tardiva non può essere presentata oltre un termine, ovvero 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo. Il tribunale, però, il caso di procedura particolarmente complessa, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare il termine da 12 mesi fino a 18 mesi. E dopo questi termini? Si potrà proporre la domanda fino a quando non saranno esaurite tutte le ripartizioni dell’attivo fallimentare, ma solo e soltanto se l’istante provi che il ritardo non dipenda da lui.

L’ udienza di ammissione

Il giudice delegato fissa poi, per l'esame delle domande tardive un’udienza ogni 4 mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza; è da ritenere che le udienze siano fissaste dal giudice delegato quando questi dichiara esecutivo lo stato passivo.

Lo svolgimento della procedura 

La procedura si svolgerà seguendo le forme previste per l'ammissione al passivo delle domande presentate tempestivamente, e contro l'ammissione di queste domande sono possibili i procedimenti di impugnazione, opposizione e revocazione secondo le forme ordinarie.

I diritti dei creditori chirografari ammessi tardivamente

Ai sensi dell’ art. 112 l.f. concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione proporzionalmente al rispettivo credito; concorrono però anche alle ripartizioni anteriori se provano che il ritardo con cui hanno presentato le domande di ammissione sia dovuto da causa a loro non imputabile.

 

(Segue)


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