Legge Fallimentare

Deposito dello stato passivo in cancelleria


Accertamento del passivo parte 4


Ai sensi dell’art. 95 della l.f., il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza.

Come possiamo vedere, quindi,i creditori possono ancora depositare documenti integrativi, di quelli già esibiti nel ricorso, fino all'udienza. Tali documenti serviranno a rafforzare la pretesa dei creditori di fronte alle eccezioni sollevate dal curatore. Stando alla norma i creditori non possono solo depositare documenti integrativi, ma anche osservazioni scritte; cosa vuol dire? Nel caso in cui ciò non accada non sembra che il termine per il deposito sia stato fissato a pena di decadenza ma omettendo, comunque di presentarla anche negli eventuali rinvii della udienza di verifica, ha come conseguenza la non contestazione delle eccezioni sollevate dal curatore, e, poi, nel caso di rigetto da parte del giudice delegato, anche l'inammissibilità dell'opposizione quando si vogliano far valere fatti nuovi oltre a quelli inclusi nel ricorso.

Una volta terminata questa fase introduttiva del giudizio, vi sarà poi l'udienza per l'esame dello stato passivo e la decisione del giudice delegato.

 

(Segue)

Parte 3


News correlate


Novità introdotte nella composizione negoziata
Notizie > Legge Fallimentare


Codice delle crisi di impresa e la digitalizzazione
Notizie > Legge Fallimentare

Cessione crediti bloccati, PMI a rischio fallimento
Notizie > Legge Fallimentare