Lo stato di crisi e d’insolvenza, può spingere il debitore verso il concordato preventivo o anche verso il fallimento. L’imprenditore, potrebbe, però, stipulare accordi con i suoi creditori. Sarebbero atti di diritto privato, che non avrebbero alcun effetto sugli altri creditori.
L’accordo di ristrutturazione dei debiti è un accordo già stipulato con i creditori, tale accordo viene poi sottoposto all’ omologazione da parte del tribunale, affinché si possano ottenere gli effetti previsti dalla legge;
Il deposito in cancelleria del ricorso
In primo luogo l'imprenditore in stato di crisi deve depositare presso la cancelleria del tribunale un ricorso che contenga la documentazione prevista dall'art. 161, cioè la documentazione che è stata richiesta in sede di concordato preventivo.
L’imprenditore attraverso il ricorso chiede l'omologazione dell'accordo stipulato con almeno il 60% dei crediti insieme; presenta, inoltre, una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso, ovvero, verificherà se questo sia idoneo o meno ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.
Nella richiesta l'imprenditore dovrà, inoltre inserire i termini relativi ai pagamenti, ovvero: entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data; entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo raggiunto dall'imprenditore viene pubblicato nel registro delle imprese, acquistando efficacia dal giorno della sua pubblicazione.