Pignoramenti

Definizione agevolata: il 31 luglio scade la prima rata di pagamento


Scadenza in arrivo – pagamento entro lunedì  

Lunedi 31 luglio scade il termine per pagare la prima o unica rata per chi ha aderito alla definizione agevolata ed ha richiesto la rottamazione delle cartelle di accertamento prevista da Equitalia, oggi soppressa e sostituita con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Con la rottamazione delle cartelle, infatti, è stato permesso al contribuente di pagare solamente l’importo delle somme inizialmente richieste dall’ente di riscossione, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Per le multe stradali, invece, non saranno richiesti gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
 

Modalità di pagamento 

La modalità di pagamento è stata decisa dal contribuente al momento dell’invio della domanda. 
Si ricorda che era possibile scegliere tra il pagamento del debito in una unica rata o diluirne la corresponsione fino ad un massimo di 5 rate
Chi non ha ancora provveduto deve affrettarsi.
È possibile, infatti, pagare anche attraverso l’utilizzo dei bollettini ricevuti dall’ente di riscossione direttamente agli sportelli bancomat degli istituiti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL del Consorzio CBI (Customer Business Interaction).  
 

Conseguenze per chi non paga

Chi non paga entro lunedì la prima o unica rata della definizione agevolata, perderà i benefici previsti e, come stabilito dalla legge, l’Agenzia delle entrate – Riscossione potrà riprendere la procedura di riscossione.  
La cartella, quindi, non si considererà più rottamata. 
Non sarà più possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione.
Unica eccezione è prevista per quelle cartelle e avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione agevolata. 
Potranno comunque essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corso alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata, purché in regola con le precedenti rate. In questa ipotesi, il piano di pagamento sarà di un numero di rate pari a quello originario e l’ente di riscossione comunicherà al contribuente gli importi e le nuove scadenze del debito residuo.
Diversa, invero, è l'ipotesi in cui si verifichi un mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima.
Anche in questo caso l’Agenzia delle entrate-riscossione potrà riprendere la riscossione dell’importo indicato nelle cartelle esattoriali.
Se il pagamento è stato fatto per un importo inferiore rispetto a quello previsto, l’ente tratterrà la somma versata a titolo di acconto del maggior importo complessivamente dovuto. 
 

Rigetto domanda di definizione agevolata

Se la richiesta di definizione agevolata è stata rigettata il contribuente ha varie possibilità di azione.
Nello specifico: 
  • Se l’utente non ha in essere piani di dilazione, lo stesso può presentare una nuova richiesta di rateizzazione.
  • Invero, in presenza di piani di dilazione i cui pagamenti, tuttavia, sono stati interrotti, il contribuente può essere riammesso al beneficio della rateizzazione a condizione, però, che saldi prima tutte le rate scadute.
  • Nell’ipotesi in cui, invece, il contribuente abbia in essere piani di dilazione non decaduti, potrà proseguire con la precedente rateizzazione. 
 

News correlate

Come evitare il pignoramento della propria casa
Notizie > Pignoramenti

Settembre: tornano i pignoramenti
Notizie > Pignoramenti