Pignoramenti

Definizione agevolata: il 31 luglio scade la prima rata di pagamento


Scadenza in arrivo – pagamento entro lunedì  

Lunedi 31 luglioscade il termine per pagare laprimaounica rataper chi ha aderito alladefinizione agevolataed ha richiesto larottamazione delle cartelledi accertamento prevista da Equitalia, oggi soppressa e sostituita con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Con la rottamazione delle cartelle, infatti, è stato permesso al contribuente di pagaresolamente l’importo delle somme inizialmente richiestedall’ente di riscossione,senzacorrispondere lesanzionie gliinteressi di mora.
Per lemulte stradali, invece, non saranno richiesti gliinteressi di morae lemaggiorazionipreviste dalla legge.
 

Modalità di pagamento 

La modalità di pagamento è stata decisa dal contribuente al momento dell’invio della domanda. 
Si ricorda che era possibile scegliere tra il pagamento del debito in unaunica ratao diluirne la corresponsione fino ad unmassimo di 5 rate
Chi non ha ancora provveduto deveaffrettarsi.
È possibile, infatti, pagare anche attraverso l’utilizzo deibollettiniricevuti dall’ente di riscossione direttamente aglisportelli bancomatdegli istituiti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamentoCBILL del Consorzio CBI (Customer Business Interaction).  
 

Conseguenze per chi non paga

Chinon pagaentro lunedì la prima o unica rata della definizione agevolata,perderà i beneficiprevisti e, come stabilito dalla legge, l’Agenzia delle entrate – Riscossione potràriprendere la procedura di riscossione.  
La cartella, quindi, non si considererà più rottamata. 
Nonsarà più possibile ottenere nuovi provvedimenti dirateizzazione.
Unicaeccezioneè prevista per quellecartelle e avvisi notificati da meno di 60 giornidalla data di presentazione della dichiarazione di adesione agevolata. 
Potranno comunque essereripresi i pagamenti delle rateizzazioni in corsoalla data di presentazione della domanda di definizione agevolata,purché in regola con le precedenti rate.In questa ipotesi, il piano di pagamento sarà di un numero dirate paria quello originario e l’ente di riscossione comunicherà al contribuente gli importi e le nuove scadenze del debito residuo.
Diversa, invero, è l'ipotesi in cui si verifichi unmancato, insufficiente o tardivopagamento delle ratesuccessive alla prima.
Anche in questo caso l’Agenzia delle entrate-riscossione potrà riprendere la riscossione dell’importo indicato nelle cartelle esattoriali.
Se il pagamento è stato fatto per un importoinferiorerispetto a quello previsto, l’ente tratterrà la somma versata a titolo diaccontodel maggior importo complessivamente dovuto. 
 

Rigetto domanda di definizione agevolata

Se la richiesta di definizione agevolata è statarigettatail contribuente ha variepossibilità di azione.
Nello specifico: 
  • Se l’utentenonha in esserepiani di dilazione, lo stesso può presentare unanuova richiesta di rateizzazione.
  • Invero, in presenza dipiani di dilazionei cui pagamenti, tuttavia, sono statiinterrotti, il contribuente può essereriammesso al beneficiodella rateizzazione acondizione, però, chesaldiprima tutte lerate scadute.
  • Nell’ipotesi in cui, invece, il contribuente abbia in esserepiani di dilazione non decaduti, potràproseguirecon la precedente rateizzazione.