Esecuzioni

Decreto ingiuntivo come anticamera delle esecuzioni


Ai sensi dell’art. 633 chi è creditore di una somma liquida di denaro, di una determinata quantità di cose fungibili o chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, può avvalersi del decreto ingiuntivo.

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento che viene emesso dal Giudice, come richiesto dal creditore, in presenza di una prova scritta relativa al credito fatto valere.

La prova scritta, è la condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione. Essa può individuarsi in qualsiasi documento del debitore o di un terzo che il giudice ritiene meritevole di fede ed autenticità, nonché efficacia probatoria.

Sono previste prove scritte tipiche, ex art. 634 c.p.c., come le polizze, le promesse unilaterali ed i telegrammi, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili, ed atipiche. Ad es. fotocopie di scritture private, telefax, documenti elettronici e il verbale di assemblea condominiale.

Se il ricorso per ingiunzione viene accolto dal giudice bisogna procedere alla notifica di una copia del ricorso, col provvedimento del giudice che ingiunge al debitore di pagare l’importo indicato.

Trattandosi di un procedimento sommario, il provvedimento viene adottato senza contraddittorio.

Per quanto riguarda il debitore, dal momento in cui si riceve la notifica del decreto ingiuntivo, vi sono 40 giorni di tempo per decidere se pagare l’importo indicato, più le spese del giudizio, non pagare o fare opposizione.

Se il pagamento, però, non avviene, il creditore potrà agire esecutivamente nei confronti del debitore.

Se, invece, si opta per proporre l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo ricevuto, avrà inizio un giudizio ordinario di cognizione davanti allo stesso tribunale che ha emesso il provvedimento impugnato.

La causa si terrà come un normale giudizio, durante il quale le parti dovranno fornire le prove delle rispettive ragioni. Il giudice decide con sentenza.

Vi sono ipotesi particolari, tassativamente previste, il decreto ingiuntivo potrebbe anche essere emesso con la clausola di provvisoria esecuzione, e quindi, sebbene vi sia comunque, il termine di 40 gg. per poter proporre opposizione, il debitore sarà comunque tenuto ad adempiere all’ingiunzione di pagamento nel momento in cui arriva la notifica del provvedimento, pena l’inizio dell’esecuzione forzata.

Quando si può ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo? Quando il credito si fonda su cambiale, assegno bancario, assegno circolare o certificato di liquidazione di borsa; il credito si fonda su atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato; vi è pericolo di grave pregiudizio in caso di ritardato pagamento (in tal caso, il giudice può imporre una cauzione al creditore); il creditore ha prodotto un documento sottoscritto dal debitore in cui quest’ultimo riconosce il proprio debito.


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