Concordato Fallimentare

Dall’opposizione al concordato fallimentare, all’udienza.


Cosa succede in caso di opposizione? Si procederà ad un giudizio dinanzi al tribunale il quale assumerà i mezzi istruttori proposti dalle parti e potrà anche provvedere ad assumere prove d’ufficio. Per poter assumere le prove il tribunale può delegare anche uno dei componenti.

In caso di divisione in classi di creditori e dissenso di un creditore appartenente ad una delle classi dissenzienti e minoritarie, il quale contesta la convenienza della proposta di concordato fallimentare, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Il tribunale decide il tutto con decreto, e contro questo decreto è possibile proporre reclamo innanzi alla corte di appello.

Entro 30 giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale si può proporre reclamo con ricorso ex art. 18 l.f. Entro 5 giorni dal deposito del ricorso, il presidente della corte designa il relatore, e fissa con decreto l’udienza di comparizione entro 60 giorni dal deposito del ricorso. Entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto del presidente della corte d’appello, il ricorso viene notificato assieme al decreto di fissazione dell’udienza, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamati, nel fallito, nel proponente e negli opponenti.

 

(Segue)

Parte 2


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