Curatore Fallimentare

Curatore fallimentare e contratto preliminare di vendita


Cosa succede tra curatela fallimentare e contratto preliminare di vendita? Cassazione civile , sez. III, sentenza 15.02.2011 n° 3728. La riflessione della Suprema Corte.

Per quanto riguarda il caso in esame, laCorte di Cassazionesostiene che il contratto di preliminare era risolto già al momento del recesso della parte non inadempiente, quindi prima che venisse proposta la domanda giudiziale di accertamento della legittimità del recesso.

Se immaginassimo la cosa in modo diverso, sarebbe come mettere un vincolo alle parti, che così, sarebbero costrette a rivolgersi in ogni caso ed in via del tutto necessaria, al giudice, al fine di tutelare la propria posizione. Ciò, però, andrebbe ad aggravare il carico dei tribunali, rallentando ancora di più i procedimenti.

Ciò, comunque, non andrebbe a favore né nei confronti dei singoli, né nei confronti dei privati che sarebbero così autorizzati, attraverso una loro legittima potestà, a modificare la lorosfera giuridica economicaanche senza l’intervento di un giudice terzo.

Nel caso di specie il recesso era legittimo; al contrario, se comunque non fosse stato legittimo, il curatore fallimentare ben potrebbe sciogliersi dal contratto e chiedere larestituzione del doppio della caparra. In tal caso il curatore dovrebbe prima chiedere, attraverso un’azione di accertamento, la nullità del recesso dichiarato da parte venditrice, e solo una volta ottenuta una sentenza.

Il curatore potrebbe chiedere ed ottenere larisoluzione del contrattoin assenza di dichiarazione di recesso dell’altra parte contrattuale.