Esecuzioni

Credito professionale del coniuge


Credito professionale del coniuge

Ciò si desume in una recente sentenza del Tribunale di Taranto all'interno di un giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c. 2 c.p.c., promosso dal debitore esecutato successivamente al pignoramento di un bene immobile che rientra nel fondo patrimoniale.

Cosa è il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale, è stato previsto nell'ordinamento con la riforma del diritto di famiglia del 1975, e si basa sull'esigenza di rispondere determinati beni all'interno del patrimonio coniugale, andandoli a destinare esclusivamente a particolari casi legati alle esigenze familiari.
Non ha, dunque, una soggettività autonoma; non dà vita ad un autonomo regime patrimoniale della famiglia, in via alternativa a quello della comunione legale e della separazione dei beni, ma solo ad un vincolo su alcuni beni.
Dunque, il fondo è un insieme di beni determinati, sottoposto ad una speciale disciplina di amministrazione e a limiti di alienabilità ed espropriabilità da parte dei creditori; il regime di questi beni, per le altre cose, non deroga alle norme in materia di diritti reali e di obbligazioni. Dunque, i beni del fondo rispondono sia per i debiti inerenti alla vita familiare, sia per i debiti ad essa non inerenti ma che il creditore ignorava essere contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il caso del Tribunale di Taranto

Nel caso del Tribunale di Taranto, abbiamo un debito contratto da un cliente verso il proprio legale, cui aveva conferito il mandato per il recupero di un credito che lo stesso cliente aveva maturato per prestazione professionali svolte, come commercialista, a favore di un terzo.
Tutto si basa sull'interpretazione dell'art. 170 c.c.: l'obbligazione assunta in funzione del recupero di un credito di natura professionale si può considerare sorta “per scopi estranei ai bisogni della famiglia”?
In questo caso, il debitore sottoposto ad esecuzione, sosteneva che il proprio credito professionale fosse estraneo ai bisogni della famiglia, e dunque, anche il credito dell'avvocato incaricato di recuperarlo. Era, quindi, impignorabile ai sensi dell'art.170 c.c.

Il Tribunale rigetta l'opposizione del debitore: il debito in questione non può apparire quale esterno rispetto ai debiti della famiglia.
Giurisprudenzialmente, la locuzione i“bisogni della famiglia” va intesa in modo ampio: include non solo i bisogni essenziali perché il nucleo familiare sopravviva, ma anche le esigenze dirette al sostegno e sviluppo della famiglia, nonché potenziamento della capacità di lavoro. Sono escluse esigenze voluttuarie o aventi intenti di speculazione.
Sono, dunque, riconducibili ai bisogni della famiglia i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi?
Generalmente il reddito ricavato dalla professione o dall'impresa di uno dei coniugi serve al mantenimento della famiglia, ma ciò non succede sempre.

Per decidere se rientra o meno nei bisogni familiari bisogna valutare non la natura in astratto dell'obbligazione (legale o contrattuale, ex contractu o ex delictu) ma il fatto che l'ha generata. Nei bisogni familiari, chiarisce il Tribunale di Taranto, rientrano allora sia i debiti contratti per esigenze di sopravvivenza del nucleo familiare (per acquistare una casa), ma anche quelli sorti relativamente alla professione o all'impresa da parte di uno dei coniugi.

Come deve essere interpretato l'art. 170 c.c.

Bisogna interpretare in modo corretto l'art. 170 cercando il giusto equilibrio tra le esigenze del coniuge o dei coniugi che esercitano una professione o un'impresa e quelle che si oppongono ai creditori: da un lato, tutelare la finalità del fondo patrimoniale, che è quella di evitare il rischio che eventuali vicende finanziarie negative legate all'attività economica di uno dei coniugi possano arrecare pregiudizio alperseguimento dei bisogni familiari; dall'altro, evitare che il regime di inespropriabilità dei beni del fondo possa in automatico andarsi ad applicarsi per il solo fatto che si tratti di credito sorto nell'ambito di un'attività professionale o di impresa.
Nel caso di specie l'obbligazione nasceva per recuperare un credito professionale; lo scopo era quello di aggiungere una ricchezza presumibilmente destinata ad incrementare il tenore familiare.
Il legale poteva affidarsi alla non estraneità del credito ai bisogni della famiglia. Stando agli atti non risultava che il legale sapesse che il credito dovesse realizzare finalità differenti. In sede di opposizione all'esecuzione l'onere della prova pesa sul debitore.
Se il debito fosse sorto per acquistare uno studio professionale o un bene strumentale alla professione di uno dei coniugi e il creditore ne fosse stato a conoscenza, allora tali obbligazioni sarebbero rimaste estranee ai bisogni della famiglia. Perciò il Tribunale respinge il ricorso del debitore.


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