Pignoramenti

Crediti pignorabili ed esclusi


Non tutti i crediti possono essere sottoposti a blocco. Altri lo possono solo se entro determinati limiti. Parliamo di crediti collegati ad alimenti, rendite, sussidi, quote societarie e pensioni di invalidità.
Nel caso in cui il creditore individui la sussistenza di crediti che spettano al debitore e che sono detenuti presso un terzo, diviene fondamentale che quest'ultimo vada a verficiare la loro effettiva pignorabilità.

Alcuni crediti sono pignorabili, per altri è possibile farlo solo entro un determinato range o limite

Ci sono, infatti, dei crediti che non sono pignorabili, altri che invece lo diventano nel rispetto di talune limitazioni. L'impignorabilità di un credito fa sì che intervenga la nullità, la quale può essere rilevata d'ufficio senza che sia necessaria un'eccezione o un'opposizione da parte del debitore sottoposto ad esecuzione.

Il pignoramento di determinati crediti

Come sappiamo, gli stipendi, i salari, le pensioni o altre indennità riconnesse a rapporto di lavoro o di impiego, compreso quanto si deve al lavoratore a causa del licenziamento: generalmente possono essere sottoposti a pignoramento solo ed esclusivamente nella misura massima di 1/5; quando un creditore lo è di un credito alimentare può effettuare il pignoramento delle somme interessate nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice delegato dal medesimo.

Quali sono le ulteriori categorie su cui bisogna intervenire

Abbiamo parlato di stipendi e di pensioni, ma ci sono numerose altre categorie di crediti che hanno bisogno di essere chiarite e che saranno trattate in via individuale.

Gli stipendi, i compensi e le indennità

Procedendo in modo schematico, sono pignorabili nella misura del quinto: gli stipendi, i salari o le altre indennità riconnesse al rapporto di lavoro o di impiego assieme a quelle dovute a causa di licenziamento, di rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Lo sono, altresì, tutti gli stipendi, le paghe e gli eventuali compensi che sono dovuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In tema di pensioni

Le pensioni che possono essere pignorate nella misura massima del quinto sono: le pensioni inerenti al rapporto di lavoro o di impiego, le pensioni e gli assegni rinnovabili dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Mentre sono parzialmente impignorabili le pensioni che hanno un importo che supera gli Eu 525,89.

Per quanto concerne gli altri crediti in generale

Relativamente ai crediti alimentari, possiamo escluderli, tranne che per cause aventi ad oggetto gli alimenti laddove vi sia l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.
Ciò significa che se il creditore possiede un credito alimentare può andare avanti con il pignoramento sia dello stipendio che del credito alimentare che spetta al debitore nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o dal giudice da questi delegato.
Sono, invece, esclusi: i crediti che hanno per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri; i crediti che sono dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza; lo sono altrettanto le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario nell’assicurazione sulla vita.

Per quanto concerne, invece, le rendite

Sono pignorabili solo per la parte che eccede i limiti del bisogno alimentare del creditore, le rendite vitalizie costituite a titolo gratuito, se si conviene antecedentemente che questa, però, non sia pignorabile.

Fondi che sono stati accantonati o che sono speciali

Sono sottoposti ad escusione i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza costituiti dall’imprenditore per i dipendenti; mentre sono, invece, pignorabili i fondi accantonati da un ente pubblico per il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti. Sono altresì esclusi i fondi di contabilità speciale delle prefetture e delle direzioni amministrative delle Forze armate e della Guardia di finanza.

Quote societarie e fondi consortili

Sono escluse: le quote del socio di società di persone finché dura la società; le quote del socio delle cooperative, finché dura la società; i fondi consortili.

Gli altri crediti che vengono contenuti nelle leggi speciali

Sono escluse le somme di competenza degli enti locali dirette al pagamento delle attribuzioni del personale dipendente e dei relativi oneri previdenziali, oppure impiegate per pagare le rate di mutui e prestiti obbligazionari che scadono nel semestre in corso, ovvero necessarie all'espletamento dei servizi locali indispensabili. Sono, invece, pignorabili i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione concessi dal fondo nazionale a favore di chi ha diritto ad un alloggio di residenza pubblica (ai sensi dell’art. 11 L. 431/98).


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