Cosa può prevedere la proposta di concordato fallimentare
Dal 2006, come notavamo nel precedente articolo, oltre al fallito, anche i creditori ed un terzo possono presentare la proposta di concordato. Generalmente è l’assuntore del concordato che prende su di sé i debiti del fallimento.
E’ una specie di accollo dei debiti dell'imprenditore fallito da parte dell'assuntore, ma la posizione dell'assuntore è più ampia; egli, può avere la cessione dell'attivo fallimentare, da un lato, e dall'altro può limitare il suo impegno circa i debiti del fallito in relazione ai soli creditori ammessi al passivo.
La proposta di concordato può prevedere: la suddivisione dei creditori in classi, secondo la loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei; trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi; la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti secondo qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito;che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.