Il tribunale può ritenere, circa l’ammissione del debitore alla procedura, o in un momento successivo al provvedimento, che alcuni degli atti che rientrano nel concordato preventivo, essendo di modesto valore, non possono danneggiare la par condicio creditorum. Così, fisserà con decreto il valore degli atti che il debitore può compiere senza autorizzazione.
Per quanto concerne gli effetti della richiesta di concordato nei confronti dei creditori, bisogna sottolineare che, nel corso della procedura, i creditori che hanno una causa o un titolo antecedente non potranno iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari, a pena di nullità, sul patrimonio del debitore. Le decadenze non si verificheranno e le prescrizioni interrotte da tale domande restano sospese.
I creditori non avranno alcun diritto di prelazione, a meno che non vi sia un’autorizzazione del giudice. Anche le ipoteche giudiziali che sono iscritte nei 90 giorni precedenti la data di pubblicazione nel registro delle imprese sono inefficaci verso i creditori anteriori.
E se l’azione è già stata presentata? Allora, interverrà la nullità con efficacia retroattiva.
Per le azioni esecutive, si fa riferimento a quelle esecuzioni volte ad ottenere la soddisfazione del credito pecuniario. E’ stato poi introdotto il divieto di azioni cautelari, mentre ben vengano le azioni di cognizione nei confronti del debitore innanzi al giudice normalmente competente per il merito.