Concordato Preventivo

Contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo


Abbiamo diverse opzioni patrimoniali per la proposta di concordato ( come trasferimento di beni e assets ai creditori o a terzi assuntori) e finanziarie ( ad esempio con la ristrutturazione dei debiti, costituzione di società, altre operazioni straordinarie).

Fino al 2012 la mancanza di una specifica disciplina dei rapporti giuridici preesistenti nel concordato preventivo aveva spinto a ritenere che le regole viste sopra per il fallimento non erano applicabili al concordato, per il quale valevano invece le regole di diritto comune, nell'ottica di una regolare prosecuzione dei rapporti negoziali.

Il D.L. 83/2012 ha infine inserito nella legge fallimentare l'art. 169-bis, che va a disciplinare i contratti in corso di esecuzione nell'ambito del concordato preventivo (con l'art. 186-bis commi 3-4-5 e all'art. 182-quinquies, comma 4 l.fall. per l'ipotesi di concordato con continuità aziendale). Con il ricorso introduttivo il debitore può chiedere al Tribunale di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso. Inoltre, su richiesta di quest’ultimo, può essere autorizzata anche la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.

Per contratti in corso di esecuzione si intendono tutti i rapporti pendenti alla data di presentazione del ricorso già perfezionati, ma non ancora compiutamente eseguiti né dall'uno né dall'altro contraente.

Se si tratta di un contratto compiutamente eseguito da una delle parti, c’è solo un credito ad una prestazione vantato da una parte contrattuale verso l'altra.

Il legislatore ha cercato una soluzione a metà: sebbene abbia previsto come regola generale la prosecuzione dei contratti pendenti, ha concesso al debitore di sciogliersi da contratti eccessivamente penalizzanti, che potrebbero ostacolare la ristrutturazione aziendale: ogni qual volta il debitore, per adempiere all’obbligo negoziale precedentemente assunto, fosse costretto a esporsi a costi maggiori rispetto ai benefici, potrà chiedere di essere autorizzato allo scioglimento del contratto in corso di esecuzione ovvero a sospenderne provvisoriamente l'esecuzione.

Per quel che riguarda i creditori in bonis, in questi casi essi hanno diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, che sarà soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Ne discende che, i creditori concorsuali non dovranno sopportare i costi prededucibili derivanti dalla prosecuzione del contratto o dal suo inadempimento in corso di procedura.

Il legislatore ha poi previsto alcuni contratti, per i quali non trova applicazione la disciplina suddetta (art. 169-bis, co. 4 l.fall.); questi sono: rapporti di lavoro subordinato, contratti preliminari di compravendita trascritti, contratti di finanziamento destinati a uno specifico affare, contratti di locazione immobiliare.


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