Legge Fallimentare

Continuazione o ripresa di un'impresa fallita


Modalità di continuazione dell’esercizio dell’impresa

La continuazione o la ripresa dell'attività di impresa o di un suo ramo, necessita dell' intervento del comitato dei creditori, il cui parere è vincolante. Questo perché i creditori sono coloro che possono valutare al meglio se l’esercizio provvisorio è conforme ai loro interessi o non li pregiudica. I crediti che sorgeranno durante l’esercizio provvisorio dell’impresa saranno tutti crediti prededucibili. Questi devono essere soddisfatti prima dei crediti concorsuali per l’intero, limitatamente all’attivo fallimentare.

L’art. 104 l.f. comma 7 prevede poi che in caso di continuazione dei contratti pendenti, il curatore può riservarsi il potere di scioglierli o di sospenderli.

Almeno ogni 3 mesi il comitato dei creditori è convocato dal curatore, per essere informato sull’andamento della gestione e per pronunciarsi sull’opportunità di continuare l’esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare rendicontazione dell’attività con deposito in cancelleria. Il curatore, in ogni caso, deve informare senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell’esercizio provvisorio.

Il tribunale, a prescindere dalla volontà dei creditori, può ordinare la cessazione dell’esercizio quando ne abbia l’opportunità. La decisione sarà presa con decreto in camera di consiglio, non sottoposto a reclamo, una volta sentito il curatore ed il comitato dei creditori. Per i contratti in esecuzione si applica quanto previsto dall’art. 72 della l.f.

 

Parte 2


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